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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1723/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduce carenza di motivazione circa l'incompatibilità del suo comportamento con la prosecuzione della misura alternativa, lamenta che siano state ignorate risultanze favorevoli della relazione Uepe e prove testimoniali e documentali (testimonianze di conviventi e foto/posizione del telefono che attesterebbero la sua presenza in casa la notte del controllo), e contesta la retroattività della revoca fissata al 13 gennaio 2023 anziché alla più recente segnalazione del 25 agosto 2024 o alla precedente ordinanza del 9 luglio 2024 che aveva disposto la prosecuzione della misura. Sottolinea inoltre che, pur avendo ricevuto ammonizioni, non ha commesso nuovi reati e svolgeva attività di volontariato e colloqui con l'assistente sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha fondato la revoca su istruttoria specifica (segnalazioni dei carabinieri, relazione Uepe, precedenti annotazioni e positività alla cocaina accertata il 13 gennaio 2023) e ha valutato che da tale data, senza soluzione di continuità, siano emerse violazioni delle prescrizioni tali da dimostrare la sopravvenuta incompatibilità con la prosecuzione della misura. La decisione ha confermato la possibilità di fissare la decorrenza della revoca alla data in cui viene accertata la condotta incompatibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 10 (ordinamento penitenziario)

    L'art.47 è richiamato nella parte in cui disciplina la revoca dell'affidamento; la Corte costituzionale aveva censurato la norma per la mancanza di regole sugli effetti della revoca, imponendo al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena valutando durata delle limitazioni già subite e comportamento tenuto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 343 del 1987

    Affermata la necessità che il Tribunale di sorveglianza determini discrezionalmente la residua pena dopo revoca, valutando caso per caso sia il periodo di osservanza delle prescrizioni e il carico concreto di esse, sia la gravità oggettiva e soggettiva della condotta che ha dato luogo alla revoca; giustifica la possibilità di non scomputare integralmente il periodo di affidamento.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 (Rv. 259474)

    Conferma il principio della discrezionalità del Tribunale di sorveglianza nella determinazione degli effetti della revoca e richiama il principio della proporzionalità e dell'individualizzazione della pena, segnalando l'esistenza di una "zona grigia" nella valutazione delle violazioni.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta se emerge comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura; il Tribunale deve motivare specificamente la valutazione.
  • Il Tribunale di sorveglianza può fissare la decorrenza della revoca alla data in cui viene accertata la condotta incompatibile (es. positività a sostanze stupefacenti) e valutare poi la residua pena tenendo conto del periodo effettivamente osservato in conformità alle prescrizioni.
  • Non basta la presenza di ammonizioni o di violazioni isolate: è necessario valutare la gravità e la continuità delle infrazioni nel quadro complessivo del percorso rieducativo.
  • Le prove difensive (testimoniali, documentali, registrazioni telefoniche) devono essere esaminate, ma la loro mera produzione non invalida la revoca se il tribunale ritiene sussistenti riscontri contrari nell'istruttoria (segnalazioni delle forze dell'ordine, relazioni Uepe, accertamenti).
  • Una precedente ordinanza che aveva disposto la prosecuzione della misura non impedisce al Tribunale, su nuove e fondanti emergenze istruttorie, di revocare la misura con decorrenza anteriore quando ritiene che la condotta incompatibile sia iniziata prima.
  • Per impugnare con successo la revoca conviene dimostrare concretamente sia l'assenza delle violazioni contestate sia l'effettiva e continuativa osservanza delle prescrizioni, oltre a contestare la correttezza e completezza dell'istruttoria adottata dal Tribunale.

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