Sentenza del 09/05/2018 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
TASSE AUTOMOBILISTICHE - prescrizione decennale per riscuotere il credito erariale divenuto definito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. xxxxx/2016, notificata il 24 febbraio 2016, deducendo l’inesistenza o nullità della notificazione postale, l’assenza del visto di esecutorietà, la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dallo Statuto del contribuente e, soprattutto, la prescrizione del credito per mancata notifica degli avvisi di accertamento e degli atti interruttivi entro il termine triennale previsto per le tasse automobilistiche. In primo grado il ricorso era stato accolto perché non risultava notificato alcun atto prodromico all’ingiunzione. La concessionaria ha appellato la decisione, producendo in appello documentazione relativa agli avvisi, alle cartelle e agli atti interruttivi notificati nel tempo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha accolto l’appello della S. S.p.A. e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la regolare notifica di diversi atti interruttivi del termine triennale, relativi alle cartelle notificate tra il 2009 e il 2014. Poiché il contribuente non aveva impugnato gli avvisi di accertamento né le successive ingiunzioni fiscali, il credito era divenuto irretrattabile e non potevano più essere sollevate contestazioni sul merito, inclusa la prescrizione. La parte soccombente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite. In precedenza era stata respinta anche la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
La scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare l’atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale.
La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente una prescrizione breve in prescrizione decennale. La conversione opera solo nei casi previsti dalla legge, come l’esistenza di un giudicato.
Art. 2946 del codice civile
Prescrizione ordinaria decennale.
Secondo la decisione, quando il credito fiscale si è consolidato per mancata impugnazione degli atti impositivi o per giudicato, esso è soggetto al termine decennale.
Disciplina della prescrizione delle tasse automobilistiche
Termine prescrizionale triennale.
In assenza di atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione, il credito per tassa automobilistica deve essere richiesto entro tre anni.
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
Il contribuente ha contestato la validità della notificazione effettuata a mezzo posta dall’agente della riscossione senza l’intermediazione dei soggetti indicati dalla norma; tale motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dalla questione decisiva relativa alla prescrizione e alla definitività del credito.
Art. 52, comma 5, lettera d, del D.Lgs. 446/1997
Il contribuente ha dedotto l’assenza del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell’ente creditore; anche questa censura è rimasta assorbita dall’accoglimento dell’appello.
Art. 7 della legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
È stata contestata la carenza di motivazione dell’ingiunzione, ma il giudice regionale non ha ritenuto necessario esaminare il motivo separatamente.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
La concessionaria ha prodotto in appello documenti relativi agli atti interruttivi della prescrizione. Il giudice li ha esaminati e ritenuti idonei a dimostrare il rispetto dei termini.
Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992
La resistente aveva eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del procedimento di reclamo-mediazione; tale eccezione non risulta decisiva nell’esito della controversia.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016
La mancata impugnazione dell’atto di riscossione produce l’irretrattabilità del credito, ma non comporta automaticamente la conversione della prescrizione breve in decennale. Restano tuttavia precluse le contestazioni sul merito della pretesa ormai consolidata.
Cassazione civile, sezione VI-T, ordinanza n. 701 del 14 gennaio 2014
Il credito erariale, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine prescrizionale decennale.
Un credito fiscale definitivamente accertato e non contestato è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, in quanto consolidatosi per effetto dell’omessa impugnazione.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche il termine ordinario di prescrizione è triennale, salvo che il credito sia stato validamente accertato e l’atto sia stato notificato entro i termini.
- La notifica di un avviso, una cartella o un’ingiunzione fiscale può interrompere la prescrizione se è valida e tempestiva; la sequenza degli atti deve essere documentata dall’ente o dal concessionario.
- La mancata impugnazione di un atto fiscale validamente notificato rende il credito irretrattabile e impedisce di contestare successivamente il merito della pretesa, compresi i vizi e la prescrizione già maturata prima dell’atto.
- La prescrizione breve non diventa automaticamente decennale solo perché il contribuente non ha impugnato una cartella o un’ingiunzione; il termine decennale si applica quando il credito si è consolidato secondo i presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza, come un accertamento definitivo o un giudicato.
- Chi contesta una riscossione deve verificare l’intera cronologia: scadenza del tributo, notifica dell’accertamento, notifiche successive, eventuali atti interruttivi e data dell’ingiunzione finale.
- La produzione in appello di documenti sugli atti interruttivi può risultare decisiva se ammessa dal giudice e se consente di dimostrare che il termine prescrizionale è stato rispettato.
- Quando un giudice ritiene decisiva la prescrizione o la definitività del credito, può dichiarare assorbiti gli altri motivi relativi a notifica, motivazione, esecutorietà o vizi formali dell’atto.
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