Regolamento (UE) 2023/1489
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione del 13 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Edremit Zeytinyağı» (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Edremit Zeytinyağı" come DOP nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo ha natura essenzialmente esecutiva e certifica l’ingresso del nome nel sistema di protezione unionale per gli oli e grassi della classe pertinente.
Registrazione della denominazione di origine protetta "Edremit Zeytinyağı" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Edremit Zeytinyağı" come denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.5 (oli e grassi, inclusi burro, margarina, olio ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda quindi gli operatori che commercializzano o tutelano tale prodotto nel mercato UE. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori rispetto al perimetro della classe di prodotto indicata.
Registrazione della DOP "Edremit Zeytinyağı"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1489 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Edremit Zeytinyağı" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nella disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 e ha natura meramente esecutiva, poiché prende atto dell’esito favorevole della procedura di registrazione.
Presupposti della registrazione
Nei considerando la Commissione richiama che la domanda di registrazione del nome "Edremit Zeytinyağı", presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si evidenzia inoltre che, decorso il termine procedurale, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; da ciò consegue l’obbligo di registrare il nome.
Oggetto della protezione
L’articolo 1 prevede la registrazione del nome "Edremit Zeytinyağı" come DOP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)", come classificata nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Effetti giuridici e ambito di efficacia
Il regolamento, in base all’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione. Per gli operatori economici ciò significa che la denominazione "Edremit Zeytinyağı" beneficia della tutela propria delle DOP nel territorio UE a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 stabilisce che il nome "Edremit Zeytinyağı" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Turchia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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