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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2214/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per violenza privata, danneggiamento e occupazione abusiva (e, per la sola Alfarone Marzia, lesioni volontarie). Deduzioni principali: (1) la violenza sarebbe stata una reazione legittima per far desistere la persona offesa dall'occupazione abusiva e quindi non integrerebbe il reato di violenza privata; (2) non sarebbe integrato il reato di occupazione abusiva ex art. 633 c.p., siccome la condotta non sarebbe stata finalizzata all'occupazione dell'immobile; (3) non sarebbe applicabile l'aggravante del nesso teleologico; (4) per Alfarone Marzia si censura l'attendibilità della vittima e la mancanza di riscontri sulle lesioni; (5) per Lasdica si contesta il riconoscimento del concorso, non essendovi prova della sua identificazione; (6) per Tripodi e De Angelis si sostiene la mera connivenza non punibile, senza condotte attive o aiuto rafforzativo dell'altrui intento criminoso; (7) si lamenta infine che si sarebbe trattato al più di un tentativo di violenza privata, atteso che la vittima avrebbe abbandonato l'immobile solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che sostenevano la legittimità della reazione alle occupazioni abusive, sulla base della motivata ricostruzione dei giudici di merito: le condotte violente erano scollegate temporalmente e causalmente dall'occupazione iniziale e hanno costituito un crescendo aggressivo in più assalti, finalizzato a compiere condotte penalmente rilevanti (compreso il danneggiamento e le lesioni), non una semplice difesa di un diritto altrui. Ha respinto le censure sull'integrazione dell'art. 633 c.p., ritenendo che vi fossero elementi probatori che indicavano la finalità di ottenere la disponibilità dell'immobile da parte delle imputate. Le doglianze sulla attendibilità della vittima e sull'identificazione di alcune imputate sono state considerate tentativi inammissibili di rivalutazione del fatto e della prova in sede di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la tentata riqualificazione del reato e ha confermato che il delitto di violenza privata si consuma una volta posti in essere gli atti idonei a produrre l'evento. Infine ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen. (occupazione abusiva)

    La Corte ha ritenuto che l'art. 633 fosse applicabile perché le condotte delle imputate risultavano dirette ad appropriarsi della disponibilità dell'alloggio comunale senza titolo; la finalità di occupazione è stata desunta dalla ricostruzione fattuale (reclami di diritto sull'alloggio e azioni ripetute per prendere la disponibilità).

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese e sanzioni processuali)

    La norma è stata applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per disporre un versamento alla Cassa delle Ammende, ritenendosi ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • violenza privata (art. 610 cod. pen.)

    Sebbene non citato testualmente nel dispositivo, il principio applicato è che la violenza privata è reato a forma libera e si consuma allorché siano posti in essere atti idonei a costringere la vittima; la Cassazione ha confermato che la condotta delle imputate, per la sua reiterazione e intensità, ha concretizzato il reato anche se la vittima ha abbandonato l'immobile successivamente all'intervento della polizia.

Massime di principio

  • Una reazione violenta a un'occupazione abusiva non è automaticamente giustificata: occorre verificare la connessione temporale e causale e se la condotta fosse mirata a impedire un'attività lecita o invece a commettere condotte penalmente rilevanti.
  • In sede di cassazione non è consentita la rivalutazione globale delle prove: le censure che mirano a rimettere in discussione la credibilità delle testimonianze o la valutazione probatoria operata dai giudici di merito sono inammissibili salvo vizi logico-motivazionali evidenti.
  • La fattispecie di occupazione abusiva (art. 633 c.p.) richiede valutazione degli elementi che dimostrano la volontà di appropriarsi della disponibilità dell'immobile; dichiarazioni di vantare un diritto e comportamenti ripetuti possono suffragare tale finalità.
  • Per configurare il concorso di persone non è sempre necessario che ogni partecipante abbia compiuto l'atto più rilevante; la presenza attiva, la partecipazione alle aggressioni e altri elementi di contesto possono suffragare il concorso.
  • Il delitto di violenza privata è di forma libera: non è decisivo che la vittima abbia abbandonato il luogo solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine; rileva che siano stati posti in essere atti idonei a costringerla.
  • L'impugnazione che risulti manifestamente infondata o che ponga censure chiaramente rivolte alla riconsiderazione del merito può comportare la condanna alle spese e, se ravvisata colpa nell'atto, sanzioni verso la Cassa delle Ammende.

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