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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21822/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di dodici buoni fruttiferi postali serie "Q", emessi tra il 1989 e il 1996 e intestati a più soggetti con clausola di "pari facoltà di rimborso". La Corte d'appello aveva accolto la domanda dell'erede di una delle cointestatarie, condannando Poste Italiane a restituire l'intera somma investita, oltre interessi. La società ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 182 del d.P.R. n. 156/1973, degli artt. 203 e 208 del d.P.R. n. 256/1989, nonché degli artt. 113 c.p.c., 12 e 14 disp. prel. c.c., sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina dei libretti postali di risparmio, in particolare l'art. 187 del d.P.R. n. 256/1989, richiamata per analogia anche ai buoni postali. Secondo la ricorrente, in caso di morte di uno dei cointestatari il diritto alle somme sarebbe entrato nell'asse ereditario e i successori avrebbero dovuto concorrere secondo le rispettive quote; la clausola di pari facoltà di rimborso non avrebbe potuto eliminare tale regola.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura della società, aderendo all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: nei buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", il cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma, senza che trovi applicazione l'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, norma dettata per i libretti di risparmio. La diversa natura dei buoni, rimborsabili "a vista" e non assimilabili ai libretti, impedisce l'applicazione analogica della disciplina invocata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 178 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente applicabile alla disciplina dei buoni postali, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 182 d.P.R. n. 156/1973

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare l'applicazione della disciplina dei libretti e delle successioni

  • art. 203 d.P.R. n. 256/1989

    invocato per sostenere il richiamo alla disciplina dei libretti di risparmio, ma escluso come base per applicare l'art. 187 ai buoni postali

  • art. 208 d.P.R. n. 256/1989

    considerato dalla Corte come disciplina specifica del rimborso dei buoni postali fruttiferi, che prevale sulla disciplina dei libretti di risparmio

  • art. 113 c.p.c.

    citato dalla ricorrente come parametro della denunciata violazione di legge

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    citato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione letterale e sistematica delle norme applicabili

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    citato dalla ricorrente in tema di interpretazione delle norme eccezionali e applicazione analogica

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 187, comma 1, d.P.R. n. 256/1989

    espressamente ritenuto non applicabile ai buoni postali fruttiferi cointestati, perché dettato per i libretti di risparmio

  • art. 1295 c.c.

    richiamato per affermare che, nella solidarietà attiva, la morte di uno dei concreditori comporta la divisione del credito tra gli eredi in proporzione delle quote

  • art. 2002 c.c.

    menzionato per qualificare buoni postali e libretti di risparmio come documenti di legittimazione, pur con disciplina diversa

  • art. 1260 c.c.

    richiamato in contrapposizione alla regola speciale di intrasferibilità del credito portato dai buoni postali

  • art. 204 d.P.R. n. 256/1989

    "I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno"

    usato per evidenziare la speciale intrasferibilità dei buoni postali e il loro regime derogatorio rispetto alla libera circolazione dei crediti

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei buoni fruttiferi postali cointestati con clausola di "pari facoltà di rimborso", il cointestatario superstite può chiedere il rimborso dell'intera somma portata dal titolo, anche dopo la morte dell'altro cointestatario.
  • La disciplina dei libretti di risparmio postale non è automaticamente estensibile ai buoni fruttiferi postali, quando il regolamento speciale preveda per questi ultimi una regola propria di rimborso a vista.
  • La diversa natura del buono fruttifero postale rispetto al libretto di risparmio impedisce l'applicazione analogica della norma che richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto.
  • La posizione degli eredi del cointestatario defunto non incide sulla legittimazione del superstite a riscuotere verso il debitore, restando eventualmente regolati solo i rapporti interni tra coeredi e riscossore.
  • In presenza di disciplina speciale del rapporto e del documento di legittimazione, l'interpretazione delle clausole di rimborso deve coordinarsi con la struttura del titolo e con il regime normativo proprio dello strumento finanziario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli di credito
RamiBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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