Sentenza del 07/04/2017 n. 9082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio sostenendo, con tre motivi, l'illegittimità della cartella relativa a IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1991. In particolare, ha dedotto la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo, contestando la prova e la tempestività della data di esecutività del ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, sia perché la questione era stata prospettata tardivamente in appello, sia perché la cartella e il ruolo erano anteriori al 10 giugno 2008, data dalla quale l'indicazione era divenuta obbligatoria. In ogni caso, secondo la giurisprudenza richiamata, l'omissione non comporta la nullità della cartella per i ruoli anteriori a tale data. I motivi relativi alla decadenza dall'iscrizione a ruolo sono stati dichiarati inammissibili o comunque infondati, poiché miravano a ottenere un nuovo esame della valutazione di fatto compiuta dalla C.T.R., che aveva ritenuto tempestiva l'iscrizione effettuata il 14 novembre 2005, considerata la sospensione dei termini e la definitività dell'accertamento al 18 novembre 2004. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a) - Statuto dei diritti del contribuente
Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione; tuttavia, per i ruoli anteriori al 10 giugno 2008, la sua omissione non determina automaticamente la nullità della cartella.
Costituzione, art. 3, comma 1
Richiamato dalla contribuente a sostegno della censura sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza.
Costituzione, art. 97
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, senza che la sua dedotta violazione producesse la nullità della cartella.
D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008
Ha reso necessaria, dal 10 giugno 2008, l'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento; la disciplina non è stata applicata retroattivamente al ruolo oggetto della controversia.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
Disciplina i termini per l'iscrizione a ruolo. Nel caso concreto la Corte ha confermato la valutazione della C.T.R. sulla tempestività dell'iscrizione del 14 novembre 2005.
Legge n. 289 del 2000, art. 16, comma 7
La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla norma ha inciso sul momento di definitività dell'accertamento, individuato dalla C.T.R. nel 18 novembre 2004, rendendo tempestiva l'iscrizione a ruolo.
Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies
Secondo la giurisprudenza richiamata, la violazione di norme procedimentali o formali non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso e il vizio non ha inciso sul diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Le censure per violazione di legge e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non possono essere utilizzate in cassazione per ottenere un nuovo esame degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Massime di principio
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non determina automaticamente la nullità, soprattutto per cartelle riferite a ruoli formati anteriormente al 10 giugno 2008.
- Le eccezioni non proposte tempestivamente nel giudizio di primo grado possono essere considerate nuove e quindi non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle prove o della ricostruzione fattuale effettuata dal giudice di merito, salvo specifiche e rilevanti anomalie motivazionali nei limiti consentiti dalla legge.
- Per contestare la decadenza dall'iscrizione a ruolo occorre dimostrare concretamente che l'Amministrazione abbia superato il termine previsto dalla legge, considerando anche eventuali sospensioni o proroghe dei termini.
- Una contestazione generica sull'assenza di prova della data di esecutività del ruolo può essere respinta se il giudice di merito ha individuato tale data sulla base della documentazione acquisita.
- Le irregolarità meramente formali di un provvedimento tributario vincolato non comportano necessariamente l'annullamento dell'atto quando non hanno inciso sul contenuto della decisione o sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.
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