Sentenza n. 15629/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 19 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 19 dicembre 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla domanda, presentata il 19 dicembre 2025, di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante fosse decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, rilevando che alla presentazione di una formale istanza era seguita la scadenza dei termini senza alcuna decisione e senza richieste di integrazione documentale. Il ritardo viola sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: il termine complessivo per concludere il procedimento è al massimo di quattro mesi, considerando anche l’eventuale richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato quindi ordinato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, provvederà entro i successivi 90 giorni il commissario ad acta nominato dal TAR, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
l. 241/1990
atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 19 dicembre 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
La presentazione dell’istanza e la scadenza del termine legale senza una pronuncia determinano l’inadempimento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto il TAR ha rilevato anche la violazione del termine generale di trenta giorni.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per l’adozione del provvedimento è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; tenuto conto dei trenta giorni previsti per verificarne la completezza e chiedere eventuali integrazioni, il termine complessivo non può superare quattro mesi.
Massime di principio
- Nel giudizio sul silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando sia stata presentata una formale istanza e sia scaduto il termine applicabile senza che l’amministrazione abbia adottato una pronuncia.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine complessivo per concludere il procedimento è al massimo di quattro mesi, considerando i trenta giorni per verificare la completezza documentale e l’eventuale termine di tre mesi per il provvedimento conclusivo.
- Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempienza.
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