Ordinanza n. 1152/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Roma n° -OMISSIS-, datato 8/10/2025 (recante protocollo di uscita della Divisione Anticrimine n° -OMISSIS-, del 14/10/2025), di applicazione al sig.-OMISSIS- della misura di prevenzione del c.d. D.A.Spo. “fuori contesto”, notificato al ricorrente in data 31/10/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma di applicazione, per due anni, del divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per incontri di calcio, anche all'estero
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Roma gli ha applicato un Daspo fuori contesto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento traeva fondamento dalla contestazione della violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, cui era seguito l'arresto del 19 settembre 2024 e l'avvio di un procedimento penale, nonché dalla presenza di numerosi precedenti penali per gravi reati contro la persona e il patrimonio e per falsità materiale. Dal testo non emergono specifici motivi di ricorso ulteriori rispetto alla contestazione della legittimità del Daspo e alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto che il Daspo fuori contesto possa essere adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 quando il destinatario sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati tassativamente indicati dalla disposizione, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Secondo il giudice, la misura può quindi prescindere dalla commissione di condotte violente in ambito sportivo, purché la denuncia o la condanna per uno dei reati indicati consenta di formulare un giudizio di pericolosità idoneo a giustificare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso concreto, la contestazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e i precedenti penali richiamati dal Questore sono stati ritenuti elementi oggettivi sufficienti, in questa fase sommaria, a sostenere la valutazione di potenziale pericolosità e la legittimità del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative e per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989
coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati indicati dalla disposizione, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La disposizione consente l'applicazione del Daspo fuori contesto a fronte di una denuncia o condanna per uno dei reati tassativamente indicati, anche quando il fatto non sia collegato a manifestazioni sportive, purché sia formulato un giudizio di pericolosità idoneo a giustificare la misura.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La contestazione della violazione è stata valorizzata, insieme ai precedenti penali, quale elemento oggettivo posto a fondamento della valutazione di potenziale pericolosità.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- Il Daspo fuori contesto può essere applicato quando il destinatario sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati tassativamente indicati dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- L'applicazione del Daspo fuori contesto non richiede necessariamente la prova di condotte violente realizzate durante manifestazioni sportive; è sufficiente che la denuncia o la condanna per uno dei reati previsti dalla legge consenta all'autorità di formulare un giudizio concreto di pericolosità rilevante per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Nella fase cautelare, la presenza di una denuncia per un reato rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, unitamente a precedenti penali per gravi reati, può integrare un quadro oggettivo idoneo a sostenere il giudizio di potenziale pericolosità e a escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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