Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9328/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per omessa citazione nel giudizio di primo e secondo grado (art. 179 c.p.p.), per prescrizione dei reati (art. 157 e 160 c.p.), per manifesta illogicità della motivazione sulla sua presenza in Italia alla data dei fatti e per carenza di motivazione circa la configurabilità dell'art. 734 c.p. (alterazione delle bellezze naturali) e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati, commessi entro il 25 marzo 1991, sono estinti per prescrizione. Ha inoltre confermato che la cd. "sterilizzazione" del tempo tra notifica della sentenza contumaciale e notifica del provvedimento di restituzione in termini (art. 175, comma 8 c.p.p., nella formulazione antecedente alla L. 28/4/2014, n. 67) non costituisce interruzione della prescrizione ai fini dell'art. 160 c.p.; di conseguenza i termini prescrizionali sono maturati e l'ordine di demolizione è revocato.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'omessa citazione dell'imputato è causa di nullità del giudizio; il ricorrente deduce in cassazione l'omessa notifica sia in primo che in secondo grado.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione del ricorso ai profili strettamente necessari per la decisione in Cassazione; usata dalla Corte per circoscrivere l'esame dei mezzi di impugnazione.

  • art. 157 cod. pen.

    Regola i termini ordinari di prescrizione; la Corte valuta il decorso dei termini tra gli atti processuali ai fini della prescrizione.

  • art. 160 cod. pen.

    Individua le ipotesi di interruzione della prescrizione; la Corte afferma che la "sterilizzazione" prevista dall'art. 175, comma 8 c.p.p. non è equiparabile alle ipotesi di interruzione di cui all'art. 160.

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina il termine massimo di prescrizione; la Corte ricorda che le ipotesi di interruzione devono essere tassative e non possono essere aggirate dalla disciplina della "sterilizzazione".

  • art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (formulazione antecedente alla L. 28/04/2014, n. 67)

    La Corte stabilisce che il periodo tra notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini non costituisce interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.; pertanto non interrompe il computo prescrizionale.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    La Corte osserva che l'ipotesi di cui all'art. 420-quater (sospensione/effetti particolari) è diversa e non assimilabile alla "sterilizzazione" di cui ad art. 175, comma 8.

  • art. 734 cod. pen.

    Il reato richiede un'alterazione della bellezza naturale del territorio (natura di reato di danno); la sentenza impugnata è censurata per carenza motivazionale sul punto.

  • varie norme penali (art. 59, 81, 110, 349 cod. pen.)

    Citazioni relative a determinazione della pena e concorso di reati; richiamate nella motivazione sulla pena inflitta in appello.

Massime di principio

  • L'omessa citazione dell'imputato in primo o secondo grado è causa di nullità e deve essere valutata puntualmente: in presenza di omissione comprovata la posizione processuale è viziata.
  • La prescrizione si valuta sulla base dei termini ordinari e degli atti che interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.; non tutte le ipotesi di sospensione o di atti processuali producono effetto interruttivo.
  • Secondo la Cassazione, la cosiddetta "sterilizzazione" del tempo tra sentenza contumaciale e provvedimento di restituzione in termini (art. 175, comma 8 c.p.p., nella formulazione antecedente a L. 28/4/2014, n. 67) non interrompe la prescrizione e quindi non va computata come atto interruttivo.
  • Se, a seguito del corretto calcolo, i reati risultano prescritti, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio (estinzione del reato).
  • Per i reati ambientali (art. 734 c.p.) è necessaria motivazione specifica che dimostri l'alterazione effettiva della bellezza naturale: la sola ipotesi di pericolo o la generica lesione estetica non è sufficiente.
  • Le questioni relative alla residenza o presenza dell'imputato vanno provate documentalmente; contraddizioni tra risultanze di sopralluoghi e deduzioni sulla presenza possono indebolire la responsabilità contestata.
  • La mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti può costituire motivo di censura, salvo che l'estinzione per prescrizione renda ininfluente il rilievo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.