Cassazione Penale, Sentenza n. 9328/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per omessa citazione nel giudizio di primo e secondo grado (art. 179 c.p.p.), per prescrizione dei reati (art. 157 e 160 c.p.), per manifesta illogicità della motivazione sulla sua presenza in Italia alla data dei fatti e per carenza di motivazione circa la configurabilità dell'art. 734 c.p. (alterazione delle bellezze naturali) e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati, commessi entro il 25 marzo 1991, sono estinti per prescrizione. Ha inoltre confermato che la cd. "sterilizzazione" del tempo tra notifica della sentenza contumaciale e notifica del provvedimento di restituzione in termini (art. 175, comma 8 c.p.p., nella formulazione antecedente alla L. 28/4/2014, n. 67) non costituisce interruzione della prescrizione ai fini dell'art. 160 c.p.; di conseguenza i termini prescrizionali sono maturati e l'ordine di demolizione è revocato.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
L'omessa citazione dell'imputato è causa di nullità del giudizio; il ricorrente deduce in cassazione l'omessa notifica sia in primo che in secondo grado.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione del ricorso ai profili strettamente necessari per la decisione in Cassazione; usata dalla Corte per circoscrivere l'esame dei mezzi di impugnazione.
art. 157 cod. pen.
Regola i termini ordinari di prescrizione; la Corte valuta il decorso dei termini tra gli atti processuali ai fini della prescrizione.
art. 160 cod. pen.
Individua le ipotesi di interruzione della prescrizione; la Corte afferma che la "sterilizzazione" prevista dall'art. 175, comma 8 c.p.p. non è equiparabile alle ipotesi di interruzione di cui all'art. 160.
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Disciplina il termine massimo di prescrizione; la Corte ricorda che le ipotesi di interruzione devono essere tassative e non possono essere aggirate dalla disciplina della "sterilizzazione".
art. 175, comma 8, cod. proc. pen. (formulazione antecedente alla L. 28/04/2014, n. 67)
La Corte stabilisce che il periodo tra notifica della sentenza contumaciale e la notifica del provvedimento di restituzione in termini non costituisce interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.; pertanto non interrompe il computo prescrizionale.
art. 420-quater cod. proc. pen.
La Corte osserva che l'ipotesi di cui all'art. 420-quater (sospensione/effetti particolari) è diversa e non assimilabile alla "sterilizzazione" di cui ad art. 175, comma 8.
art. 734 cod. pen.
Il reato richiede un'alterazione della bellezza naturale del territorio (natura di reato di danno); la sentenza impugnata è censurata per carenza motivazionale sul punto.
varie norme penali (art. 59, 81, 110, 349 cod. pen.)
Citazioni relative a determinazione della pena e concorso di reati; richiamate nella motivazione sulla pena inflitta in appello.
Massime di principio
- L'omessa citazione dell'imputato in primo o secondo grado è causa di nullità e deve essere valutata puntualmente: in presenza di omissione comprovata la posizione processuale è viziata.
- La prescrizione si valuta sulla base dei termini ordinari e degli atti che interrompono la prescrizione ai sensi dell'art. 160 c.p.; non tutte le ipotesi di sospensione o di atti processuali producono effetto interruttivo.
- Secondo la Cassazione, la cosiddetta "sterilizzazione" del tempo tra sentenza contumaciale e provvedimento di restituzione in termini (art. 175, comma 8 c.p.p., nella formulazione antecedente a L. 28/4/2014, n. 67) non interrompe la prescrizione e quindi non va computata come atto interruttivo.
- Se, a seguito del corretto calcolo, i reati risultano prescritti, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio (estinzione del reato).
- Per i reati ambientali (art. 734 c.p.) è necessaria motivazione specifica che dimostri l'alterazione effettiva della bellezza naturale: la sola ipotesi di pericolo o la generica lesione estetica non è sufficiente.
- Le questioni relative alla residenza o presenza dell'imputato vanno provate documentalmente; contraddizioni tra risultanze di sopralluoghi e deduzioni sulla presenza possono indebolire la responsabilità contestata.
- La mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti può costituire motivo di censura, salvo che l'estinzione per prescrizione renda ininfluente il rilievo.
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