Cassazione Penale, Sentenza n. 446/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto di sequestro probatorio del 15/06/2021 relativo alle copie forensi dei supporti informatici già in precedenza sequestrati, deducendo: 1) violazione del principio ne bis in idem e illegittima reiterazione di provvedimenti sostanzialmente identici già annullati (prima dalla Corte di Cassazione e poi dal Tribunale del Riesame); 2) carenza di motivazione in ordine alla pertinenzialità e finalità probatorie del sequestro (mancata indicazione di una relazione qualificata tra i materiali e i fatti per i quali si procede); 3) illogicità della motivazione sul punto che le difese non avrebbero sollecitato la copia fine e la restituzione del materiale non utile, contestando che tale osservazione del riesame ponga un 'salto logico' dato che l'attività di selezione presuppone l'esistenza di materiale ancora in sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di doglianza: il nuovo sequestro era diretto alle sole copie forensi estratte dai supporti (diverso oggetto rispetto ai precedenti sequestri annullati per vizi formali), perciò non vi era illegittima reiterazione; la motivazione congiunta dei vari provvedimenti è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la pertinenzialità e la rilevanza probatoria, anche alla luce della scomparsa dei supporti dopo il dissequestro; la censura sulla mancata copia fine è inammissibile poiché concerne fasi successive e non incide sulla legittimità del sequestro rispetto al fine d'accertamento. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Sentenza pronunciata a Roma il 25/11/2021.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame di misure cautelari reali alla violazione di legge; la Corte ne estende tuttavia il campo comprendendo anche errori in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali radicali.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai requisiti e ai contenuti del decreto di sequestro; la Corte valuta la correttezza formale e sostanziale della motivazione del decreto impugnato.
art. 177 cod. proc. pen.
Riferito ai limiti e contenuti dell'attività probatoria e della formazione degli atti; evocato nel contesto della dedotta mera riproposizione di precedenti atti.
art. 125 co. 3 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme ritenute violate dal ricorrente in ordine a formalità procedurali; la Corte non ha ritenuto fondate tali censure.
art. 191 cod. proc. pen.
Evocato dal ricorrente in relazione alla procedura di sequestro e conservazione dei materiali; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure mosse under tale articolo.
art. 606 cod. proc. pen. primo comma lettere c) ed e)
Richiamato dal ricorrente per censurare motivazioni del giudice del riesame; la Corte osserva che le critiche non raggiungono la specificità richiesta da tale norma per l'accoglimento dei motivi.
art. 173 comma 1 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama il vincolo di motivazione dei mezzi di impugnazione nella misura strettamente necessaria; il ricorso è stato redatto nei limiti di tale norma.
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020
Prevede, in rapporto all'udienza, la possibilità di decisione sulla base di conclusioni scritte senza discussione orale; qui la Corte ha deciso con le conclusioni scritte del P.G.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ha consentito la condanna pecuniaria del ricorrente.
giurisprudenza: Sez. 5, n. 28648/2021 (Corte di Cassazione)
La sentenza di legittimità che aveva precedentemente annullato un sequestro per vizi formali è stata richiamata; la Corte precisa che l'annullamento per vizi formali non impedisce un nuovo sequestro se il nuovo atto riguarda oggetti diversi (es. copie forensi).
giurisprudenza: Sez. Un. n. 25932/2008 (Ivanov)
Ribadisce che nella nozione di violazione di legge rientrano anche errori in iudicando e vizi motivazionali radicali; la Corte lo richiama per delimitare l'ambito di sindacabilità in Cassazione.
giurisprudenza: Sez. 3, 5/11/2019 (PMT c. Fattori) e Sez. 2, n. 2276/2015 (Gaeta)
Precedenti che autorizzano la possibilità di nuovo sequestro quando il precedente è stato annullato per vizi formali; utili alla distinzione tra medesimo oggetto e nuovo oggetto del sequestro.
giurisprudenza: Sez.6, 4/3/2020 (PMT c. Scagliarini)
Richiamata in relazione al principio che il controllo in sede di riesame o impugnazione dovrebbe concentrarsi sulla legittimità del sequestro rispetto al fine d'accertamento.
Massime di principio
- Un nuovo sequestro probatorio su beni collegati a precedenti sequestri annullati è possibile se l'annullamento precedente è dovuto a vizi formali e il nuovo provvedimento riguarda un oggetto giuridicamente distinto (es. copie forensi estratte rispetto ai supporti originari).
- Il divieto di 'ne bis in idem' non impedisce automaticamente ogni ripetizione di atti investigativi: la valutazione rilevante è l'identità sostanziale dell'oggetto e della finalità del provvedimento, non la mera somiglianza formale.
- La motivazione del giudice del riesame va valutata congiuntamente ai provvedimenti che si integrano tra loro: una esposizione complessiva e coerente può risultare sufficiente anche se singoli atti presi isolatamente risultassero meno analitici.
- Le critiche sulla mancata esecuzione di una 'copia fine' e sulla selezione dei dati per la restituzione attengono a fasi successive rispetto alla legittimità del sequestro e, salvo specifiche e circostanziate contestazioni, non giustificano l'annullamento del sequestro medesimo.
- In Cassazione avverso ordinanze di riesame la portata di sindacabilità è limitata alla violazione di legge, ma la Corte ammette anche il sindacato su errori di decisum e vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il percorso logico del giudice.
- Ricorrenti che propongono motivi generici o non sufficientemente circostanziati rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi essenziale puntualizzare la specifica violazione di diritto o la palese carenza motivazionale.
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