Ordinanza n. 1477/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle note prot. in uscita nn. 0011843 e 0011844 del 23/04/2025 (erroneamente indicate nel riscontro come del 28/03/2025); e della nota del 13/03/2026 di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note comunali del 23 aprile 2025 e nota del 13 marzo 2026 di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, due note comunali del 23 aprile 2025, erroneamente indicate nel riscontro come del 28 marzo 2025, nonché il successivo diniego del 13 marzo 2026 relativo all’istanza di riesame in autotutela. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e ulteriori censure riferite al diniego di autotutela. La controversia concerne l’abilitazione amministrativa necessaria per l’esercizio di attività commerciali consistenti in 13 medie strutture di vendita, in relazione alle quali la società assumeva rilevante una SCIA edilizia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, riservando alla fase di merito l’esame delle eccezioni di tardività e inammissibilità. Ha ritenuto non favorevolmente valutabile la censura di violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché riferita alle note del 23 aprile 2025, impugnate tardivamente. Quanto alle restanti censure relative al diniego di autotutela, il Collegio ha ritenuto, nei limiti propri della cognizione cautelare, che per l’autorizzazione di attività commerciali relative a 13 medie strutture di vendita non sia sufficiente una mera SCIA edilizia, essendo necessaria l’attivazione del procedimento unico SUAP previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla violazione del preavviso di rigetto non è stata ritenuta favorevolmente valutabile poiché riferita a note impugnate tardivamente; l’esame definitivo della tardività è stato riservato al merito.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Per l’autorizzazione di attività commerciali relative a 13 medie strutture di vendita è necessaria l’attivazione del procedimento unico SUAP; una mera SCIA edilizia non è sufficiente.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Per l’autorizzazione di attività commerciali consistenti in 13 medie strutture di vendita, la mera presentazione di una SCIA edilizia non è sufficiente; deve essere attivato il procedimento unico SUAP previsto dall’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010.
- In sede cautelare, una censura riferita a un atto impugnato tardivamente non presenta sufficiente fumus boni iuris, ferma la riserva al giudizio di merito dell’esame definitivo dell’eccezione di tardività.
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