Sentenza n. 777/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n.36 del 24 marzo 2016 prot n. 5268 di demolizione opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo e ripristino stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a due tettoie e a una pensilina realizzate senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 36 del 24 marzo 2016, deducendo, con un primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché eccesso di potere per indeterminatezza e contraddittorietà. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 2, lettera A), del d.l. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982, norma ritenuta non pertinente e comunque abrogata, la violazione o erronea applicazione dell'art. 9 della legge n. 122/1989, nonché carenza di motivazione. Ha inoltre sostenuto che le opere, costituite da due tettoie e una pensilina, non necessitassero di permesso di costruire o, al più, fossero soggette a DIA, invocandone la natura precaria e pertinenziale. Le opere erano state accertate dalla Polizia Municipale e realizzate in assenza di titolo abilitativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordinanza di demolizione per opere abusive costituisce atto doveroso e vincolato, adottato sulla base dell'accertamento tecnico dell'abusività e dell'assenza del titolo edilizio; di conseguenza, l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto apportare alcuna utilità. Ha respinto anche le censure concernenti la normativa richiamata e la motivazione, osservando che la fattispecie è disciplinata dal d.P.R. n. 380/2001 e che l'ordinanza individuava con precisione le opere abusive, le relative dimensioni e la loro collocazione, oltre a indicare gli artt. 27 e 31 del Testo unico dell'edilizia. Il Collegio ha ritenuto necessario il permesso di costruire perché le opere dovevano essere valutate unitariamente e, per caratteristiche dimensionali, solidità e stabilità, incidevano sull'assetto del territorio e aumentavano il volume utilizzabile. Una tettoia richiede il permesso di costruire quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante collegamento fisso a un fabbricato preesistente; restano escluse soltanto le strutture leggere, prive di autonoma consistenza strutturale e funzionale, destinate a un riparo temporaneo. La precarietà deve essere valutata soprattutto secondo il criterio funzionale: un'opera destinata a esigenze non temporanee non è precaria anche se non stabilmente infissa al suolo. Le spese non sono state liquidate, non essendosi costituito il Comune.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando l'atto è vincolato e l'apporto partecipativo del destinatario non potrebbe arrecare utilità.
art. 7, comma 2, lettera A), d.l. n. 9/1982, convertito in l. n. 94/1982
La norma invocata dal ricorrente è stata ritenuta abrogata e comunque non pertinente alla fattispecie.
art. 9 l. n. 122/1989
La disciplina relativa alla realizzazione di parcheggi pertinenziali non è stata ritenuta applicabile alle opere contestate.
artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001
L'assenza del titolo edilizio per opere abusive consente l'adozione dell'ordinanza di demolizione nell'esercizio del potere comunale di vigilanza edilizia.
art. 10, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 380/2001
Le tettoie con caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo integrano interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.
art. 73 c.p.a.
La memoria conclusionale depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza non è stata presa in considerazione, fermo restando che il difensore ha potuto illustrare oralmente le proprie conclusioni.
art. 82 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente istanza di fissazione dell'udienza dopo l'avviso di perenzione.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione adottata per opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo è un provvedimento vincolato e doveroso, fondato sull'accertamento tecnico dell'abuso; pertanto, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione del destinatario non potrebbe modificare l'esito dell'accertamento.
- La motivazione dell'ordinanza di demolizione è sufficiente quando identifica con precisione le opere abusive, indicandone caratteristiche, dimensioni e collocazione, e richiama la disciplina edilizia violata; non è necessario un ulteriore apparato motivazionale discrezionale una volta accertata l'assenza del titolo.
- Più opere esterne a un'abitazione, quali tettoie e pensiline, devono essere valutate unitariamente e non parcellizzate, quando la loro consistenza complessiva incide sull'assetto del territorio e determina un aumento apprezzabile del volume utilizzabile.
- Una tettoia è soggetta a permesso di costruire quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche attraverso un collegamento fisso con un fabbricato preesistente; sono escluse soltanto le tettoie leggere, prive di autonomia strutturale e funzionale e destinate a un riparo meramente temporaneo.
- La precarietà di un'opera edilizia deve essere valutata principalmente secondo il criterio funzionale: anche un manufatto non stabilmente infisso al suolo non è precario se è destinato a soddisfare esigenze permanenti o non temporanee.
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