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Legge

L.R. Umbria 4/2018

Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali

Normativa regionaleL.R. Umbria 4/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra disciplina interventi regionali contro bullismo e cyberbullismo, promuove programmi di prevenzione, sostegno alle vittime, recupero degli autori e supporto alle famiglie, istituisce un Tavolo di coordinamento e modifica la l.r. 1/2016. Prevede criteri di finanziamento, clausola valutativa e copertura per il solo anno 2018; resta attuale come quadro di settore, ma le prime misure finanziarie erano inizialmente limitate al 2018.

Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo; modifiche alla l.r. Umbria 1/2016

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in Umbria

La legge regionale dell’Umbria disciplina un insieme di interventi per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo sul territorio regionale, in attuazione dello Statuto regionale e nel rispetto della l. 71/2017. La disciplina è rivolta soprattutto alla tutela dei minorenni, con attenzione ai soggetti più fragili, e si raccorda con il sistema scolastico, i servizi territoriali e il Terzo settore.

Finalità generali e impostazione dell’intervento regionale

La Regione persegue finalità di prevenzione e contrasto di tutte le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo, con l’obiettivo di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni. L’azione regionale si sviluppa anche tramite:

  • accordi e intese con soggetti istituzionali operanti nel territorio regionale;
  • stretto raccordo con l’Ufficio scolastico regionale per campagne di educazione civica rivolte a studenti, insegnanti e istituzioni scolastiche.

La Regione riconosce inoltre l’importanza di attività di pubblica utilità svolte dagli studenti autori di atti di bullismo e cyberbullismo, nel rispetto dell’autonomia scolastica e su impulso delle competenti istituzioni.

Interventi finanziabili

La Regione promuove e sostiene programmi e progetti volti sia alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona, sia alla tutela dell’integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Sono sostenuti anche interventi per l’uso consapevole di internet e degli strumenti informatici.

Sono ammessi a finanziamento, in particolare, programmi e progetti relativi a:

  • campagne di sensibilizzazione e informazione per studenti, famiglie, insegnanti ed educatori;
  • iniziative culturali, sociali, sanitarie, ricreative e sportive su legalità, rispetto reciproco, educazione ai sentimenti, affettività, gestione dei conflitti e uso consapevole della rete;
  • programmi di sostegno alle vittime, anche con figure professionali competenti e con associazioni e istituzioni del territorio;
  • programmi di recupero degli autori, con analoghi supporti professionali e territoriali;
  • corsi, assistenza e gruppi di supporto per i genitori.

Soggetti beneficiari

Possono presentare programmi e progetti per accedere ai finanziamenti:

  • comuni singoli e associati;
  • istituzioni scolastiche;
  • aziende sanitarie regionali;
  • enti del Terzo settore operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel disagio sociale dei minorenni o nell’ambito educativo;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche e enti di promozione sportiva con settore giovanile e attività prevalente di avviamento e formazione sportiva per minorenni.

Tavolo di coordinamento regionale

È istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con funzioni di raccolta informazioni sulle iniziative e sul fenomeno, al fine di creare sinergie tra i soggetti regionali impegnati nel contrasto.

Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta o da un Assessore delegato ed è composto da:

  • Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti;
  • rappresentanti delle associazioni impegnate nel contrasto al fenomeno;
  • rappresentanti delle Aziende USL;
  • un rappresentante di Anci Umbria.

Possono partecipare anche, previa intesa con gli enti di appartenenza:

  • Prefetti della regione o loro delegati;
  • un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
  • un rappresentante degli Ordini degli Avvocati presenti sul territorio regionale, designato congiuntamente;
  • un rappresentante dell’Arma dei Carabinieri;
  • un rappresentante della Polizia di Stato;
  • un rappresentante della Guardia di Finanza.

Il Tavolo opera in raccordo con il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili e si avvale del supporto del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, del CO.RE.COM. e del Comitato tecnico-scientifico per la sicurezza e la vivibilità. La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Regole di funzionamento e criteri di finanziamento

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, deve adottare atti per:

  • definire modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo;
  • specificare il numero dei rappresentanti delle associazioni e delle Aziende USL nel Tavolo;
  • determinare, previo parere della commissione consiliare competente, criteri e modalità per la predisposizione dei programmi, la presentazione delle domande, la valutazione, l’erogazione dei finanziamenti e la rendicontazione e controllo delle spese.

Nella valutazione delle domande è data priorità agli interventi di sostegno alle vittime realizzati nell’ambito delle scuole.

Modifiche alla l.r. Umbria 1/2016

La legge modifica la disciplina regionale sulle politiche giovanili, inserendo una specifica previsione su bullismo e cyberbullismo e attribuendo al Tavolo delle politiche giovanili il compito di raccogliere informazioni sul fenomeno e sulle iniziative di prevenzione e contrasto, in raccordo con il nuovo Tavolo di coordinamento.

Clausola valutativa e monitoraggio

L’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti. Entro due anni dall’entrata in vigore, e poi con cadenza annuale, la Giunta trasmette una relazione che indica:

  • caratteristiche e obiettivi degli interventi finanziati;
  • soggetti coinvolti;
  • risorse assegnate e distribuzione territoriale;
  • risultati raggiunti e grado di conseguimento degli obiettivi.

Sono previsti anche studi di valutazione su specifici progetti, consultazioni pubbliche e forme di valutazione partecipata. Gli esiti devono essere resi pubblici, anche tramite i siti istituzionali regionali. I soggetti coinvolti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie.

Norma finanziaria ed entrata in vigore

Gli oneri dell’attuazione sono quantificati in 30.000 euro per il 2018 e coperti nell’ambito del bilancio regionale 2018-2020, con capitoli di nuova istituzione. Per gli esercizi successivi la spesa trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio.

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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