Cassazione Penale, Sentenza n. 35435/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna per cassazione la conferma della condanna per appropriazione indebita; deduce la mancanza del dolo e l'assenza di danno perché i documenti sarebbero stati consegnati in copia e non in originale e l'imputato era disponibile alla restituzione previa individuazione degli atti. Quanto alla somma di C 220.000,00 ricevuta da Favotto Ines, sostiene che vi fosse una procura generale e una scrittura privata per investimento, che i denari sono stati impiegati per esigenze dell'associazione e della famiglia e non per appropriazione, e che comunque vi era disponibilità alla restituzione; contesta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche e solleva eccezione di estinzione per prescrizione, sostenendo che il momento consumativo sarebbe antecedente a quello ritenuto dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso si limitava a riproporre le censure d'appello senza confutare le argomentazioni della Corte d'Appello. I giudici di merito avevano rilevato la non restituzione della documentazione (confermata da testi) e l'inutilità dell'esito negativo della perquisizione rispetto alla ricostruzione probatoria; per la somma di Favotto è stata ritenuta la violazione della specifica destinazione e l'interversione del titolo di possesso, con conseguente dolo. La richiesta di prescrizione è stata respinta perché i giudici di merito avevano individuato con precisione le date di consumazione (7/3/2014 per il capo a1; 16/3/2015 per il capo a2; 2/4/2015 per il capo a4) e tali termini non erano scaduti alla data di decisione; inoltre la Cassazione ha rilevato che l'inammissibilità impedisce di far formare il rapporto d'impugnazione necessario per dichiarare l'estinzione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di C 3.000,00.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Consente di condannare la parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre le sanzioni economiche al ricorrente.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione); la Corte evidenzia che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce l'emersione del rapporto d'impugnazione necessario per dichiarare la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013; Sez. 2 n. 28848 del 08/05/2013, ecc.)
Principio che rende inammissibile il ricorso per cassazione che limiti la censura a riproporre i motivi d'appello senza confutare la motivazione della Corte d'appello; inoltre principio secondo cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di far sorgere il rapporto d'impugnazione necessario per eventuali dichiarazioni di estinzione del reato.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve specificamente confrontarsi e confutare le argomentazioni della corte di merito: la mera riproposizione dei motivi d'appello è inammissibile.
- La disponibilità generica a restituire non esclude il dolo di appropriazione indebita se la restituzione non è avvenuta e gli elementi probatori (dichiarazioni dei testi, comportamenti dell'imputato) indicano la volontà di trattenere o di destinare i beni a fini diversi da quelli pattuiti.
- Per i beni documentali, il fatto che copie o duplicati possano essere ottenuti dalla parte offesa non elimina automaticamente il valore giuridico della non restituzione: rileva l'importanza funzionale e il pregiudizio subito dalle persone offese.
- Nelle ipotesi di somme consegnate per investimento o per specifica destinazione, l'utilizzo per scopi diversi dalla destinazione pattuita può integrare l'interversione del titolo di possesso e il dolo, anche in presenza di una procura generale.
- La prescrizione si calcola dal momento della consumazione individuato dai giudici di merito (es. prima richiesta di restituzione) e non dall'eventuale utilizzo successivo dei beni a meno che non sia dimostrato il collegamento temporale diretto richiesto dalla difesa.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se motivata in modo non manifestamente illogico.
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