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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35435/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugna per cassazione la conferma della condanna per appropriazione indebita; deduce la mancanza del dolo e l'assenza di danno perché i documenti sarebbero stati consegnati in copia e non in originale e l'imputato era disponibile alla restituzione previa individuazione degli atti. Quanto alla somma di C 220.000,00 ricevuta da Favotto Ines, sostiene che vi fosse una procura generale e una scrittura privata per investimento, che i denari sono stati impiegati per esigenze dell'associazione e della famiglia e non per appropriazione, e che comunque vi era disponibilità alla restituzione; contesta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche e solleva eccezione di estinzione per prescrizione, sostenendo che il momento consumativo sarebbe antecedente a quello ritenuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso si limitava a riproporre le censure d'appello senza confutare le argomentazioni della Corte d'Appello. I giudici di merito avevano rilevato la non restituzione della documentazione (confermata da testi) e l'inutilità dell'esito negativo della perquisizione rispetto alla ricostruzione probatoria; per la somma di Favotto è stata ritenuta la violazione della specifica destinazione e l'interversione del titolo di possesso, con conseguente dolo. La richiesta di prescrizione è stata respinta perché i giudici di merito avevano individuato con precisione le date di consumazione (7/3/2014 per il capo a1; 16/3/2015 per il capo a2; 2/4/2015 per il capo a4) e tali termini non erano scaduti alla data di decisione; inoltre la Cassazione ha rilevato che l'inammissibilità impedisce di far formare il rapporto d'impugnazione necessario per dichiarare l'estinzione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di C 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare la parte privata che propone ricorso dichiarato inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre le sanzioni economiche al ricorrente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle cause di non punibilità (tra cui la prescrizione); la Corte evidenzia che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce l'emersione del rapporto d'impugnazione necessario per dichiarare la prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013; Sez. 2 n. 28848 del 08/05/2013, ecc.)

    Principio che rende inammissibile il ricorso per cassazione che limiti la censura a riproporre i motivi d'appello senza confutare la motivazione della Corte d'appello; inoltre principio secondo cui l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce di far sorgere il rapporto d'impugnazione necessario per eventuali dichiarazioni di estinzione del reato.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve specificamente confrontarsi e confutare le argomentazioni della corte di merito: la mera riproposizione dei motivi d'appello è inammissibile.
  • La disponibilità generica a restituire non esclude il dolo di appropriazione indebita se la restituzione non è avvenuta e gli elementi probatori (dichiarazioni dei testi, comportamenti dell'imputato) indicano la volontà di trattenere o di destinare i beni a fini diversi da quelli pattuiti.
  • Per i beni documentali, il fatto che copie o duplicati possano essere ottenuti dalla parte offesa non elimina automaticamente il valore giuridico della non restituzione: rileva l'importanza funzionale e il pregiudizio subito dalle persone offese.
  • Nelle ipotesi di somme consegnate per investimento o per specifica destinazione, l'utilizzo per scopi diversi dalla destinazione pattuita può integrare l'interversione del titolo di possesso e il dolo, anche in presenza di una procura generale.
  • La prescrizione si calcola dal momento della consumazione individuato dai giudici di merito (es. prima richiesta di restituzione) e non dall'eventuale utilizzo successivo dei beni a meno che non sia dimostrato il collegamento temporale diretto richiesto dalla difesa.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se motivata in modo non manifestamente illogico.

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