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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20170 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.G. ha impugnato l'avviso di accertamento Irpef, Irap e Iva notificato per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sostenendo di aver presentato un'istanza di condono tombale ai sensi della Legge n. 289 del 2002, comprendente anche l'annualità contestata. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato il perfezionamento del condono per insufficiente versamento. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima l'istanza, applicando la preclusione prevista dall'art. 9, comma 14, lettera c), della Legge n. 289 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del contribuente, ritenendo erronea l'interpretazione della Commissione regionale. La preclusione al condono tombale opera soltanto quando il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi e a tutti i periodi d'imposta considerati dalla norma. Poiché nel caso concreto l'omissione riguardava soltanto alcune annualità, la preclusione non poteva essere applicata automaticamente. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Costituisce il fondamento dell'accertamento emesso in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lettera c

    il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi di imposta di cui al comma 1

    La preclusione al condono tombale è applicabile solo in presenza dell'omissione generalizzata di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi e a tutti i periodi d'imposta indicati dalla norma. L'omissione riferita soltanto ad alcune annualità non è sufficiente, di per sé, a escludere il condono.

Massime di principio

  • Le norme che escludono l'accesso a una definizione agevolata devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese a situazioni non espressamente previste.
  • L'omessa dichiarazione per alcune annualità non equivale automaticamente all'omessa presentazione di tutte le dichiarazioni richieste dalla norma: occorre verificare l'estensione temporale e oggettiva delle omissioni.
  • Il pagamento del residuo importo richiesto dall'amministrazione, se effettuato prima dell'accertamento e secondo le modalità previste, può concorrere al perfezionamento della definizione agevolata; tale profilo deve essere valutato dal giudice di rinvio.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva la controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio affermato dalla Corte e decidere anche sulle spese.

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