Ordinanza n. 1752/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0026218 del 3 febbraio 2026, comunicata con nota del 4 febbraio 2026 prot. n. 27420, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 5 maggio 2025 con prot. n. 17623 ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto anche la sospensione cautelare, evidenziando la propria formazione e l'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'esistenza di un contratto di insegnamento su sostegno con scadenza il 30 giugno 2026. In sede cautelare il TAR ha rilevato, in via sommaria, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione relativa all'intero iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre considerato non decisive le argomentazioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo, già affrontate dall'Adunanza plenaria, e ha ritenuto necessario un rigoroso esame delle divergenze tra i programmi formativi, anche alla luce dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, della tutela del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori. Le eventuali differenze formative, secondo il TAR, possono essere colmate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego ministeriale fino alla scadenza del contratto di insegnamento su sostegno, fissata al 30 giugno 2026. La decisione è fondata sul fumus boni iuris ravvisato nella possibile insufficiente valutazione della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, nonché sulla necessità di una motivazione rigorosa circa le differenze tra i percorsi formativi e sulla possibilità di ricorrere a misure compensative. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio di pregiudizio connesso al contratto di insegnamento in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione d'interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione professionale conseguito all'estero.
art. 55 c.p.a.
È stato applicato quale fondamento dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare concretamente e integralmente il percorso formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, insieme all'esperienza professionale maturata dall'interessato.
- Il diniego di riconoscimento non può fondarsi soltanto sull'asserita assenza di natura abilitante del titolo estero quando tale argomento sia stato già superato dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
- Le divergenze tra i programmi formativi dello Stato d'origine e dello Stato di destinazione devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative eventualmente riscontrate non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate attraverso l'imposizione di adeguate misure compensative.
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