Cassazione Penale, Sentenza n. 23105/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'integrale restituzione delle somme, sostenendo che tale condizione non era prevista nel patto di applicazione della pena (patteggiamento) e perciò la subordinazione era illegale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Sulla base dell'orientamento delle Sezioni Unite del 27/01/2022, l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva con efficacia subordinata alla sospensione condizionale deve comprendere anche gli eventuali obblighi connessi ex lege alla concessione del beneficio e, se previsto, la loro durata. Nel caso di specie la subordinazione alla restituzione non risultava prevista nel patto; essendo, inoltre, allegata la circostanza di prima sospensione, la sentenza impugnata è stata annullata. La Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. 28/03/2019
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, conv. in l. 28/03/2019
La norma è richiamata come base della pena applicata con il patteggiamento; la questione rilevante non è il fondamento del reato ma la legittimità dell'imposizione, non concordata, di obblighi collegati alla sospensione.
Sezioni Unite, 27/01/2022 (orientamento giurisprudenziale)
Secondo le Sezioni Unite, l'accordo tra le parti che prevede l'applicazione di una pena con efficacia subordinata alla sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi connessi ex lege alla concessione del beneficio e indicarne la durata quando prevista; in mancanza di tale accordo il giudice deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
Massime di principio
- Un patteggiamento che prevede una pena subordinata alla sospensione condizionale deve esplicitare tutte le condizioni e gli obblighi connessi ex lege (es. restituzione, risarcimento, durata degli obblighi); se tali elementi non sono concordati, la richiesta di patteggiamento è illegittima.
- Il giudice non può aggiungere condizioni o obblighi non presenti nell'accordo tra le parti: l'eventuale imposizione di obblighi non pattuiti è motivo di annullamento del provvedimento.
- La parte che subisce una condizione non prevista nel patto può impugnare con successo; in sede di impugnazione la Corte può annullare la sentenza e rinviare gli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- Anche quando si tratti di prima sospensione della pena, non è ammessa la subordinazione a obblighi non esplicitamente concordati nel patto.
- Per evitare annullamenti, negli accordi di patteggiamento è prudente specificare chiaramente ogni obbligo connesso alla sospensione (natura, importo, modalità e durata), e mettere per iscritto il consenso delle parti su tali elementi.
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