Sentenza n. 210/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 23/2025 in data 15 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che imponeva l'accredito di € 3.000,00 sulla Carta del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inesecuzione della sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 23 gennaio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 18 settembre 2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici indicati nel giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l'accredito dell'importo sulla Carta del docente e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Parma, la sua notificazione al Ministero, l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e l'omessa esecuzione dell'obbligo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza del giudice ordinario entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell'ottemperanza per assicurare l'attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale esecutivo o passato in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato considerato rilevante per configurare l'inadempimento del Ministero.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal giudicato del Tribunale di Parma per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull'importo dovuto.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Richiamati nella domanda di ottemperanza quali disposizioni relative alle modalità e alle funzionalità della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consentono di ritenere comprovata l'inesecuzione dell'obbligo giudiziale quando dagli atti emerga l'omesso adempimento.
- Il decorso del termine di centoventi giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituisce elemento rilevante ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza al provvedimento giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →