Cassazione Penale, Sentenza n. 26229/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava il sequestro probatorio derivante da perquisizione: in particolare il ricorrente deduceva (1) omessa e contraddittoria motivazione in relazione al sequestro della somma di denaro pari a euro 54.660,00, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che tale somma non fosse oggetto del nuovo sequestro probatorio poiché già oggetto di separato sequestro preventivo; (2) violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla validità e utilizzabilità delle intercettazioni che avrebbero costituito la base indiziaria per il sequestro e per la configurazione del reato di peculato
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli (art. 324, comma 5, cod. proc. pen.) esclusivamente quanto al sequestro probatorio della somma di denaro di euro 54.660,00, perché il provvedimento originario mancava di idonea motivazione sul nesso di derivazione/pertinenzialità tra la somma e il reato e sulla rilevanza probatoria del denaro. Quanto agli altri beni sottoposti a sequestro, il ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata circa il fumus commissi delicti e la pertinenzialità degli altri beni rispetto alle indagini (anche considerando le indagini della Guardia di Finanza e le intercettazioni), e che il sequestro probatorio poteva fondarsi anche sulla sussumibilità dei fatti in reati diversi dal peculato (es. truffa aggravata, induzione indebita). Pertanto annullamento con rinvio limitato alla posizione relativa al denaro; rimangono in piedi gli altri provvedimenti nella parte non censurata.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa aggravata: il fatto è ricompreso tra le ipotesi di reato che hanno fondato le indagini e possono giustificare misure cautelari reali se sussiste il fumus commissi delicti
art. 314 cod. pen.
Norma sostanziale (peculato): richiamata come possibile inquadramento dei fatti oggetto d'indagine, la Corte ha osservato che l'esistenza o meno di indizi per il peculato non è decisiva per la legittimità del sequestro probatorio quando sussistano altri reati idonei a giustificarlo
art. 319-quater cod. pen.
Norma sostanziale (induzione indebita): indicata tra i reati posti a base delle indagini e rilevante ai fini della valutazione del fumus
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia cautelare: il ricorrente ha esercitato i motivi nei limiti imposti da tale norma
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli ai sensi di questa disposizione
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio che il ricorso per cassazione in tema di provvedimenti cautelari reali è consentito per violazione di legge, e che tale vizio comprende errori di diritto e vizi radicali della motivazione
art. 266 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte osserva che i presupposti del sequestro probatorio sono diversi da quelli per l'autorizzazione delle intercettazioni e che la contestazione generica sull'utilizzabilità delle intercettazioni non è rilevante se il fumus è sostenuto da un compendio probatorio più ampio
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di denaro richiede una motivazione specifica e circostanziata che colleghi la somma al reato (nexus di derivazione o pertinenzialità) e ne dimostri la rilevanza per l'accertamento: l'assenza di tale motivazione comporta nullità e annullamento.
- La presenza di un contemporaneo sequestro preventivo non esclude la necessità che il sequestro probatorio sullo stesso denaro abbia una autonoma giustificazione e motivazione; i provvedimenti sono distinti e rispondono a presupposti diversi.
- Per il sequestro probatorio non è necessario provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente il fumus commissi delicti, ossia la sussumibilità astratta dei fatti in una fattispecie criminosa e l'idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.
- Le contestazioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni non sempre inficiano il sequestro probatorio se il giudice del riesame può fondare il fumus su un compendio probatorio complessivo (es. attività investigativa della Guardia di Finanza, riscontri documentali, ecc.).
- In sede di cassazione i controlli sui provvedimenti cautelari reali sono limitati a violazioni di legge o a vizi radicali della motivazione; non ogni dissenso sulla valutazione delle prove è idoneo a far accogliere il ricorso.
- In casi analoghi, chi impugna un sequestro probatorio relativo a denaro dovrebbe focalizzarsi sulla carenza di motivazione circa il nesso tra denaro e reato e sulla mancata dimostrazione della rilevanza probatoria della somma, più che sulla sola polemica sull'utilizzabilità di singole intercettazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →