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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27226/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA, con recupero di maggiori ricavi e contestazione di minori costi relativi all’anno d’imposta 2005. La CTR aveva accolto l’appello della società, ritenendo corrette la contabilizzazione di costi di pubblicità in parte riferiti al 2005 e di ulteriori costi per euro 369.250,00 documentati da fatture, annullando in toto l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si era pronunciata sul rilievo relativo al recupero a tassazione di ricavi per euro 110.000,00; con il secondo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto deducibili costi di pubblicità e detraibile l’IVA sulla base di mere affermazioni di parte e di fatture troppo generiche, non idonee a provare l’effettività delle operazioni e la correttezza della imputazione temporale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare una autonoma e decisiva voce di ripresa a tassazione relativa a maggiori ricavi per euro 110.000,00, nonostante tale questione fosse stata oggetto del contenzioso di merito. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; quanto al richiamo all’art. 115 c.p.c., la doglianza non integrava un vero travisamento della prova nei rigorosi termini richiesti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia su una domanda o un capo di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l’omissione su una autonoma ripresa fiscale integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    la fattura deve indicare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi; l’inosservanza dei requisiti può incidere sulla prova dell’operazione e sulla detraibilità IVA.

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    è richiamato nel motivo dell’Agenzia, ma nel provvedimento non viene svolta una specifica autonoma interpretazione della norma.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    ai fini della deduzione dei costi inerenti è necessaria la regolarità della documentazione contabile e fatturale.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    il suo richiamo può integrare una censura di travisamento della prova solo nei casi in cui il giudice abbia completamente erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova, con requisiti di decisività e assoluta certezza sul diverso esito.

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato nel motivo sull’onere della prova in materia di deducibilità dei costi e detrazione IVA; la Corte ribadisce che il contribuente deve supportare con documentazione idonea la pretesa fiscale opposta.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    la detrazione dell’IVA presuppone, insieme alla regolare documentazione, la riferibilità e l’effettività dell’operazione sottostante.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non esamini una autonoma domanda, eccezione o ripresa fiscale che abbia formato oggetto del giudizio; la mancata considerazione di un capo dell’accertamento comporta nullità della sentenza.
  • Non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: la Corte di cassazione non può rivalutare il materiale istruttorio se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo quando il giudice abbia percepito in modo assolutamente erroneo il contenuto oggettivo della prova, con errore decisivo e tale da rendere certo un esito diverso della decisione.
  • Ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA, la documentazione contabile e le fatture devono essere regolari e idonee a identificare con precisione natura, qualità e quantità delle prestazioni; la genericità della fattura può giustificare il recupero a tassazione solo se correttamente accertata in fatto.
  • Quando una sentenza d’appello annulla integralmente l’atto impositivo, il giudice deve esaminare tutte le autonome basi della pretesa fiscale; l’omissione su una di esse impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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