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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19995/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudizio di merito resta quindi fermo nei termini risultanti dalla sentenza di appello pronunciata a seguito di concordato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano che, definendo il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva deciso in relazione a reati fallimentari e altri reati non specificati nel testo. L'unico motivo dedotto denunciava vizio di motivazione per la ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento evidente. La Corte ha però ritenuto la censura inammissibile sia perché, nel contesto del concordato in appello, l'interessato rinuncia alle questioni incompatibili con l'accordo sulla pena, con preclusione estesa anche al giudizio di legittimità, sia perché il motivo era generico, non essendo indicata quale specifica causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sarebbe stata concretamente configurabile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Le cause di proscioglimento devono essere dedotte in modo specifico; nel caso esaminato il motivo è stato ritenuto generico perché non indicava quale causa di proscioglimento sarebbe stata ravvisabile.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 620 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la scelta deflattiva della parte comporta una rinuncia implicita alle questioni incompatibili con l'accordo, con conseguente preclusione anche in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, neppure quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • La deduzione del vizio relativo all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede specificità: il ricorrente deve indicare quale concreta causa di proscioglimento sarebbe immediatamente rilevabile dagli atti.
  • La genericità del motivo, quando non consente di comprendere quale sia la causa di proscioglimento invocata, integra una autonoma ragione di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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