Cassazione Penale, Sentenza n. 16755/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio di appello. Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio dovrà valutare la condizione di procedibilità alla luce della riforma (legge 134/2021 e attuazioni successive) che ha reso il reato procedibile solo a querela di parte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava l'omessa notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale (ricorso per cassazione poi convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p.). Tale omissione, secondo il ricorrente, ha violato l'art. 584 c.p.p., che impone la comunicazione dell'atto al pubblico ministero e la notifica alle parti private, perché ha privato l'imputato della possibilità di contraddire le ragioni contenute nell'impugnazione del P.G. Inoltre il giudizio di secondo grado si è svolto nella forma della trattazione scritta (camera di consiglio sulle conclusioni scritte) e nelle conclusioni del P.G. non risultava alcun richiamo all'impugnazione originaria, ma invece una richiesta di conferma della sentenza di primo grado, per cui l'imputato non ha potuto interloquire sul contenuto dell'impugnazione del pubblico ministero; infine si deduceva che il P.G. potesse avere implicitamente rinunciato all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 584 cod. proc. pen.
l'atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo
La Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'impugnazione del P.G. ha leso la garanzia prevista da tale norma quando, nel giudizio deciso su conclusioni scritte, il P.G. non ha richiamato il petitum dell'impugnazione e dunque l'imputato non ha potuto contraddire le ragioni dell'atto non notificato
art. 580 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata per spiegare la conversione del ricorso per cassazione proposto dal P.G. in appello; la questione centrale è che tale atto non risultava notificato all'imputato
art. 23 co. 1 e co. 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020 (e successive modifiche) - trattazione scritta
La Corte ha rilevato che il giudizio si è svolto secondo la disciplina della trattazione scritta (conclusioni in forma scritta e decisione in camera di consiglio), circostanza che richiede che le conclusioni del P.G. richiamino il petitum dell'impugnazione per garantire la conoscenza effettiva dell'atto all'altra parte
legge 134/2021 ("riforma Cartabia") e attuazioni successive
La Corte ha disposto che il giudice del rinvio valuti, nel nuovo giudizio, la condizione di procedibilità stabilita dalla riforma (il reato in questione potrebbe essere procedibile solo a querela di parte)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della specificazione del motivo di ricorso per Cassazione; usato per delimitare la motivazione fornita dal ricorrente
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'impugnazione del Pubblico Ministero non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma può configurare violazione del diritto di difesa quando il contraddittorio di secondo grado non consente alla parte privata di conoscere e replicare le ragioni dell'atto non notificato.
- Nei giudizi decisi sulla base di conclusioni scritte (trattazione scritta), è essenziale che le parti richiamino esplicitamente, nelle loro conclusioni, il petitum e le ragioni contenute in eventuali atti di impugnazione affinché l'altra parte possa effettivamente prendere posizione; in mancanza, la conoscenza per via del contraddittorio può risultare insufficiente.
- Se il Procuratore (o altra parte) in sede di conclusioni scritte non ripropone le ragioni contenute in un precedente atto di impugnazione, tale comportamento può essere valutato come una rinuncia implicita all'impugnazione originaria, salvo prova contraria.
- In presenza di una violazione del diritto di difesa accertata in Cassazione, la Corte può annullare la decisione di merito e disporre un nuovo esame da parte di diversa sezione della Corte d'Appello; il giudice del rinvio dovrà anche valutare eventuali novità normative intervenute (es. condizioni di procedibilità).
- Per la difesa: verificare sempre l'avvenuta notificazione di ogni atto di impugnazione del P.M.; se mancante, chiedere al giudice di accertare e consentire l'intervento, specie quando il processo è trattato per iscritto, e sollevare tempestivamente la violazione del diritto di difesa.
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