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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24052/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di due imputati alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno per danneggiamento aggravato, ritenendo applicabile la recidiva. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostanzialmente identico, contestando l'applicazione della recidiva e sostenendo, in sintesi, l'occasionalità della condotta. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e meramente riproduttivo delle censure già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'occasionalità del fatto e valorizzato la pluralità e gravità dei precedenti penali ai fini del giudizio di recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo unico radicalmente generico, privo della specificità richiesta, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di appello. Ha inoltre considerato la motivazione del giudice di merito congrua e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non contraddittoria e priva di vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 lett. d) c.p.p.

    impone la specificità dei motivi di impugnazione; un motivo meramente ripetitivo e non argomentato è aspecifico e quindi inidoneo a sostenere il ricorso.

  • art. 591 lett. c) c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610 co. 5 c.p.p.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di discussione orale.

  • art. 611 co. 1 bis c.p.p.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata nel giudizio di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e realmente critici rispetto alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confronto con la motivazione del giudice di merito, integra aspecificità e inammissibilità.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla recidiva, senza indicare vizi logici, contraddizioni o specifiche violazioni di legge, non è deducibile utilmente in cassazione quando la sentenza impugnata abbia dato una motivazione congrua e non illogica.
  • La valutazione sulla recidiva, quando sorretta da adeguata motivazione circa pluralità e consistenza dei precedenti e sulla non occasionalità del fatto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non presenta vizi di motivazione manifesti.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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