Sentenza del 15/10/2021 n. 28443 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2005. La ricorrente contestava l'obbligo di versamento e la mancata detraibilità dell'IVA, sostenendo che le operazioni (cessione di contratto/associazione in partecipazione con conferimenti costituiti da prestazioni di consulenza e usufrutto di azioni) non rientravano nelle fattispecie escluse dall'IVA o erano comunque correttamente imponibili/detraibili; contestava inoltre l'applicazione e la quantificazione delle sanzioni e denunciava vizi di omessa pronuncia e omessa motivazione da parte dei giudici di merito e violazioni di specifiche norme procedurali e tributarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi (in particolare per confusione tra omessa pronuncia e omessa motivazione e per carenza di autosufficienza nella ricostruzione dell'errore in procedendo) e ha ritenuto infondati gli altri. La Corte ha confermato il principio applicato dalla CTR secondo cui le operazioni impugnate risultavano fittizie ed aventi finalità elusive/evasive; per tale motivo la deduzione IVA non spettava, posto che le operazioni erano sostanzialmente inesistenti. Anche le censure sulle sanzioni e sul regime della continuazione sono state implicitamente respinte dalla CTR e non superano il controllo di legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12
La ricorrente invocava profili di illegittimità collegati all'art. 12; la Corte rileva che la CTR ha comunque preso in considerazione le doglianze (anche in forma implicita) e che la doglianza formulata in Cassazione non era correttamente articolata tra omessa pronuncia e omessa motivazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3
Richiamata dalla ricorrente con riferimento alla illegittimità delle sanzioni; la CTR ha esaminato la questione e l'ha implicitamente respinta, ragion per cui la Cassazione ritiene la censura infondata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il motivo che denunciava violazione di tale norma (sulla valutazione di 'error in procedendo') è stato ritenuto inammissibile per mancata esposizione autosufficiente degli elementi necessari a verificare l'asserito vizio procedurale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2
La ricorrente sosteneva che gli apporti (servizi e usufrutto azioni) rientravano nell'ambito IVA e dunque avrebbero dato diritto alla detrazione; la CTR non ha negato l'applicabilità normativa in astratto ma ha accertato la fittizietà delle operazioni, escludendo l'effettivo verificarsi degli apporti e quindi il diritto alla detrazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3 e 10
Citati dal giudizio di merito: l'art. 3 disciplina le cessioni di contratto come prestazioni di servizi, l'art.10 n.4 prevede specifiche esenzioni (es. cessione di usufrutto di azioni). La CTR ha comunque ritenuto che l'apparente inquadramento normativo fosse superato dall'accertamento della simulazione/fittizietà.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Richiamato in relazione al regime della continuazione per le sanzioni; la CTR ha preso in esame la doglianza della ricorrente ma l'ha implicitamente respinta.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360 (n. 4 e n. 5)
La Corte richiama la distinzione fra omessa pronuncia (art.112 c.p.c., vizio da dedurre ex art.360 n.4) e vizio di motivazione (art.360 n.5). La censura della ricorrente confondeva tali profili e, in ogni caso, mancava l'indicazione precisa degli elementi decisivi per consentire il sindacato di legittimità.
Massime di principio
- Se il giudice di merito accerta che operazioni formali sono fittizie o simulate e sono state poste in essere con intento elusivo/evasivo, la detrazione IVA e gli effetti fiscali connessi possono essere esclusi anche se, in astratto, le operazioni rientrerebbero nelle fattispecie imponibili o esenti.
- In Cassazione le censure 'error in procedendo' richiedono autosufficiente esposizione degli atti e dei passaggi di merito contestati: la Corte non svolge verifiche generiche ma controlla i vizi esattamente indicati dal ricorrente.
- Occorre distinguere chiaramente tra omessa pronuncia (assenza totale di decisione su ciò che era stato chiesto) e omessa motivazione (decisione presa ma non sufficientemente giustificata); tali censure hanno percorsi e requisiti diversi in sede di legittimità.
- Non è ammessa in Corte di Cassazione la riformulazione vaga di nuovi argomenti di merito se non è dimostrato che si tratta di motivi già posti o legittimamente ampliati in grado di appello; le nuove eccezioni introdotte tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Le doglianze sulla quantificazione e legittimità delle sanzioni devono essere adeguatamente motivate e specifiche: il mero richiamo normativo senza dimostrazione analitica del vizio è destinato a fallire.
- Le spese seguono la soccombenza: chi perde in Cassazione è quasi invariabilmente condannato alle spese processuali.
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