Cassazione Penale, Sentenza n. 46440/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione della nullita dell'interrogatorio reso in sede di udienza di convalida del fermo davanti a giudice funzionalmente/territorialmente incompetente (GIP di S. Maria Capua Vetere), con la conseguente doglianza che tale atto non possa sostituire l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. e che, perciò, la misura cautelare applicata successivamente sia inefficace. Il difensore ha chiesto la rinnovazione dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondata la censura. Il Collegio ha affermato la fungibilità dell'interrogatorio tenuto in sede di convalida con l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., anche quando l'udienza di convalida sia stata svolta da giudice territorialmente incompetente. La nullità o illegittimità del fermo non comporta l'inefficacia dell'interrogatorio svolto in convalida; difatti le violazioni di competenza non colpiscono gli atti già acquisiti. Di conseguenza il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 294 cod. proc. pen.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare non è necessario se il giudice ha già proceduto durante l'udienza di convalida; l'interrogatorio in convalida è equipollente a quello di garanzia ex art. 294
art. 391, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'interrogatorio in sede di convalida; la Corte ne riconosce la fungibilità con l'interrogatorio ex art. 294
art. 390 cod. proc. pen.
Riferimento alle norme sulla convalida del fermo/arresto; la Corte osserva che eventuali vizi nella convalida non escludono la validità dell'interrogatorio svolto
art. 26 cod. proc. pen.
Principio che l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite; applicato per confermare validità dell'interrogatorio reso
art. 27 cod. proc. pen.
Prevede l'inefficacia della misura cautelare emessa da giudice incompetente se non rinnovata nei termini; la Corte ricorda che si tratta di eccezione tassativa al principio di conservazione degli atti
art. 13 d.lgs. n. 12 del 1991
Modifica normativa richiamata che ha riconosciuto la fungibilità tra l'interrogatorio di convalida e quello ex art. 294
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- L'interrogatorio svolto in sede di convalida del fermo/arresto vale come interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. anche se l'udienza di convalida è stata tenuta da giudice territorialmente incompetente
- La nullità o illegittimità del provvedimento di fermo non implica automaticamente l'inefficacia degli atti compiuti (quali l'interrogatorio), salvo la specifica disciplina di esclusione prevista per la misura cautelare
- Le questioni di competenza non incidono in via generale sulla efficacia delle prove già acquisite: la perdita di efficacia riguarda primariamente il provvedimento cautelare se non rinnovato nei termini stabiliti dall'art. 27
- Se in sede di convalida il giudice ha posto l'indagato nelle condizioni di conoscere l'accusa e di difendersi (anche se l'indagato si avvale della facoltà di non rispondere), l'esigenza di tutela propria dell'interrogatorio ex art. 294 si ritiene soddisfatta
- In situazioni analoghe è importante eccepire tempestivamente eventuali vizi di competenza e, qualora non sia stato svolto alcun interrogatorio in convalida, richiedere espressamente la rinnovazione ai sensi dell'art. 294
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