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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17954/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la responsabilità per rapina aggravata; deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che gli elementi indiziari richiamati dalla Corte territoriale non erano decisivi per attribuire le rapine al ricorrente

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente costituissero una surrettizia richiesta di riconsiderazione del merito e non contestassero specifici profili di diritto. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello, che aveva richiamato: il riconoscimento del Leggieri, "per gestualità e fisionomia", nelle immagini di videosorveglianza della stazione AGIP oggetto della rapina del 18/06/2020; un sms inviato al Leggieri dal coimputato Putignano poche ore dopo le rapine, volto a suggerire una strategia per ostacolare le indagini; e i tabulati telefonici di entrambi che attestavano contatti prima e durante le rapine del 18 e 19 giugno 2020. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata (decisa il 7/02/2023).

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020 art. 23 co. 8

    conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n.137/2020

    Riferimento procedurale alla facoltà del Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte in Cassazione; utilizzato per segnalare le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per disporre, in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000

  • Cass. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)

    Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare autonomamente nuovi criteri di valutazione non prospettati dal giudice di merito

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che si limitano a proporre una rivalutazione del fatto, senza contestare profili di diritto specifici, sono inammissibili: non è consentita la riedizione del merito probatorio
  • La ricostruzione fondata su indizi "gravi, precisi e concordanti" può essere considerata sufficiente per confermare una condanna quando la motivazione raccorda logicamente tali indizi ai fatti contestati
  • Elementi come riconoscimento da immagini di videosorveglianza (anche per gestualità e fisionomia), sms tra coimputati con contenuto suggestivo e tabulati telefonici che mostrino contatti temporali rilevanti costituiscono indizi rilevanti e sovente decisivi se valutati congiuntamente
  • Chi impugna la motivazione deve confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo del giudice di merito: doglianze generiche sulla mancata dimostrazione dei fatti sono inefficaci in sede di legittimità
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre una somma alla Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa nel ricorso

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