Cassazione Penale, Sentenza n. 17954/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello che confermava la responsabilità per rapina aggravata; deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sostenendo che gli elementi indiziari richiamati dalla Corte territoriale non erano decisivi per attribuire le rapine al ricorrente
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente costituissero una surrettizia richiesta di riconsiderazione del merito e non contestassero specifici profili di diritto. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello, che aveva richiamato: il riconoscimento del Leggieri, "per gestualità e fisionomia", nelle immagini di videosorveglianza della stazione AGIP oggetto della rapina del 18/06/2020; un sms inviato al Leggieri dal coimputato Putignano poche ore dopo le rapine, volto a suggerire una strategia per ostacolare le indagini; e i tabulati telefonici di entrambi che attestavano contatti prima e durante le rapine del 18 e 19 giugno 2020. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata (decisa il 7/02/2023).
Norme richiamate
D.L. n.137/2020 art. 23 co. 8
conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Riferimento procedurale alla facoltà del Pubblico Ministero di depositare conclusioni scritte in Cassazione; utilizzato per segnalare le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per disporre, in caso di declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000
Cass. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 (Musso)
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 26548201
Precedente richiamato per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare autonomamente nuovi criteri di valutazione non prospettati dal giudice di merito
Massime di principio
- In Cassazione le censure che si limitano a proporre una rivalutazione del fatto, senza contestare profili di diritto specifici, sono inammissibili: non è consentita la riedizione del merito probatorio
- La ricostruzione fondata su indizi "gravi, precisi e concordanti" può essere considerata sufficiente per confermare una condanna quando la motivazione raccorda logicamente tali indizi ai fatti contestati
- Elementi come riconoscimento da immagini di videosorveglianza (anche per gestualità e fisionomia), sms tra coimputati con contenuto suggestivo e tabulati telefonici che mostrino contatti temporali rilevanti costituiscono indizi rilevanti e sovente decisivi se valutati congiuntamente
- Chi impugna la motivazione deve confrontarsi puntualmente con l'iter argomentativo del giudice di merito: doglianze generiche sulla mancata dimostrazione dei fatti sono inefficaci in sede di legittimità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre una somma alla Cassa delle Ammende, valutata equitativamente in relazione ai profili di colpa nel ricorso
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