Sentenza n. 12297/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa idonea misura cautelare, del provvedimento nr. -OMISSIS-di prot. datato -OMISSIS-, conosciuto il 19.11.2020, del Comando Legione Carabinieri “-OMISSIS-” SM – Ufficio Personale, con il quale si comunicava che la Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con verbale n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, previa valutazione del ricorrente nell'Aliquota straordinaria 1° gennaio 2020, riservata ai Marescialli Maggiori giudicava il ricorrente “non idoneo all'avanzamento” al grado di Luogotenente, in ordine di ruolo, con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 2253-bis, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado di Luogotenente, espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento nell'ambito dell'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020, e relativi verbale e atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento, deducendo la violazione delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare e del relativo regolamento in materia di valutazione e avanzamento, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e vizio della funzione. Il giudizio era motivato con il riferimento a reiterate condotte censurate disciplinarmente, ritenute indicative di gravi carenze nelle qualità necessarie per l'esercizio delle funzioni del grado superiore. Il ricorrente ha sostenuto che nella sua lunga carriera risultavano soltanto due sanzioni disciplinari di corpo, un rimprovero del 2018 e un giorno di consegna del 2019, quest'ultima ancora sub iudice al momento della valutazione; che non vi era alcuna reiterazione significativa; che le sanzioni, da sole, non potevano fondare il giudizio di inidoneità; che l'Amministrazione aveva omesso di considerare le positive valutazioni caratteristiche, gli incarichi di responsabilità e gli altri elementi della carriera. Il giudizio disciplinare relativo alla sanzione della consegna è stato successivamente annullato in via definitiva dal Consiglio di Stato, per indeterminatezza temporale dell'addebito e insufficienza dell'istruttoria. L'Amministrazione ha difeso l'ampia discrezionalità tecnica della Commissione, sostenendo che il giudizio di idoneità è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o insufficienza motivazionale e che, al momento della valutazione, entrambe le sanzioni erano efficaci e presenti nella documentazione matricolare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, anche nell'aliquota straordinaria prevista dall'art. 2253-bis d.lgs. 66/2010, il giudizio di idoneità costituisce una fase preliminare e autonoma rispetto all'eventuale successiva valutazione comparativa di merito. Esso implica un apprezzamento ampiamente discrezionale della complessiva attitudine del militare alle funzioni del grado superiore ed è sindacabile soltanto in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, tali da integrare un vizio della funzione. Ha quindi respinto i motivi relativi alla pretesa necessità di una valutazione onnicomprensiva della carriera e alla mancata valorizzazione degli incarichi, chiarendo che il giudizio di idoneità può concentrarsi su specifici e significativi requisiti morali, caratteriali, fisici, intellettuali, culturali o professionali. Ha invece accolto il motivo principale perché la Commissione aveva fondato il giudizio di inidoneità anche sulla sanzione della consegna di un giorno, successivamente annullata con sentenza definitiva. L'annullamento retroattivo dell'atto disciplinare presupposto ha privato la condotta della relativa antigiuridicità e ha inciso sulla configurazione stessa del fatto utilizzato nella valutazione. Inoltre, già al momento dello scrutinio la sanzione era oggetto di contestazione amministrativa e giudiziaria, sicché la Commissione avrebbe dovuto considerare e motivare adeguatamente l'incertezza dell'elemento valutativo. Il TAR ha annullato gli atti impugnati e imposto all'Amministrazione di procedere, mediante una Commissione in diversa composizione, a un nuovo giudizio di idoneità "ora per allora", riferito alla medesima aliquota straordinaria, escludendo ogni riferimento alla sanzione definitivamente annullata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2253-bis, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, lett. a), d.lgs. 66/2010
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter.
La disposizione introduce una specifica aliquota straordinaria e richiede comunque un preventivo giudizio di idoneità da parte della Commissione di avanzamento.
art. 1059, commi 1-3, d.lgs. 66/2010
Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento.
Il giudizio di idoneità è preliminare e autonomo rispetto alla successiva attribuzione dei punti di merito; la valutazione può essere esercitata con ampia discrezionalità tecnica.
art. 701, comma 1, d.P.R. 90/2010
Il giudizio di idoneità riguarda l'assolvimento soddisfacente delle funzioni del grado rivestito e il possesso complessivo dei requisiti morali, caratteriali, fisici, intellettuali, culturali e professionali necessari per il grado superiore.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente in relazione alla carenza di motivazione del giudizio impugnato.
art. 1398, comma 6, d.lgs. 66/2010
La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
La sentenza del Consiglio di Stato, richiamata dal TAR, ha ritenuto necessario che l'addebito disciplinare indichi con determinatezza e precisione le circostanze temporali e spaziali del fatto.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base normativa della sospensione del precedente giudizio in ragione della pregiudizialità della controversia disciplinare.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ha consentito la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR Lazio, individuato come competente per territorio.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la sospensione del processo quando l'autorità di una sentenza impugnata è invocata in un diverso processo.
Massime di principio
- Nelle procedure straordinarie di avanzamento dei sottufficiali previste dall'art. 2253-bis d.lgs. 66/2010, il giudizio di idoneità al grado superiore costituisce una fase preliminare e autonoma rispetto all'eventuale successiva valutazione comparativa di merito.
- Il giudizio di idoneità all'avanzamento, fondato su elementi valutativi ampi ed elastici, costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando risulti macroscopicamente incoerente, irragionevole, arbitrario o fondato su un travisamento dei fatti, ovvero quando la motivazione sia assente o insufficiente.
- Il giudizio preliminare di idoneità non deve necessariamente essere una valutazione onnicomprensiva dell'intera carriera del militare, potendo concentrarsi su specifici e significativi requisiti morali, caratteriali, fisici, intellettuali, culturali o professionali indicativi della piena attitudine alle funzioni del grado superiore.
- Quando un giudizio di avanzamento si fonda in modo decisivo su una sanzione disciplinare successivamente annullata con sentenza definitiva, l'annullamento retroattivo dell'atto presupposto impone di rinnovare la valutazione, eliminando dal relativo ambito ogni riferimento alla sanzione annullata.
- La pendenza, al momento dello scrutinio, di un procedimento amministrativo o giudiziario diretto a contestare una sanzione disciplinare utilizzata come presupposto decisivo del giudizio di avanzamento impone alla Commissione di considerare e motivare specificamente l'incertezza e l'aleatorietà dell'elemento valutativo.
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