Cassazione Civile, Ordinanza n. 21676/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale nei confronti di una società che gestiva servizi di diagnostica per immagini, per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni destinati al Fondo specialisti esterni, calcolati nella misura del 2% del fatturato relativo a prestazioni rese da una azienda sanitaria pubblica negli anni 2005-2009. L’opposizione al decreto è stata accolta solo in parte in primo grado per la prescrizione dei crediti relativi agli anni 2005 e 2006; in appello entrambe le parti hanno visto respinte le rispettive impugnazioni. La società, con ricorso per cassazione, ha dedotto violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l’ente non avesse dimostrato in modo adeguato l’esistenza, il numero e i nominativi dei professionisti esterni che avrebbero fatto sorgere l’obbligo contributivo, e ha anche denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’omessa indicazione dei nominativi dei beneficiari delle quote contributive. L’ente previdenziale, con ricorso successivo poi riqualificato come incidentale, ha censurato la sentenza per avere escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione di una raccomandata del 1 marzo 2011 con riferimento ai crediti 2005-2006 e per avere ritenuto tardiva la deduzione relativa all’istituzione di un nucleo ispettivo e ai dati acquisiti per il controllo degli obblighi contributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze della società mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Quanto al ricorso dell’ente previdenziale, la Corte ha affermato che la valutazione dell’efficacia interruttiva di un atto e la ricognizione degli impedimenti al decorso della prescrizione sono apprezzamenti di fatto, non censurabili se non nei limiti del vizio motivazionale; inoltre, la seconda doglianza non incideva sulla ratio decidendi, poiché le circostanze dedotte come ostative erano state ritenute meri impedimenti di fatto, incapaci di sospendere o interrompere la prescrizione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo di entrambi i ricorrenti di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura sull’onere della prova è ammissibile in cassazione solo se il giudice lo abbia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti, in sostanza, la valutazione del materiale probatorio e l’avvenuto assolvimento dell’onere.
art. 2729 c.c.
Le regole sulle presunzioni non possono essere usate per trasformare in legittimità una richiesta di nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
artt. 414 e 416 c.p.c.
Le contestazioni e le allegazioni nel processo del lavoro rilevano ai fini della distribuzione e valutazione del materiale difensivo, ma non consentono di sovvertire in cassazione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 243
L’obbligo contributivo ENPAM per il Fondo specialisti esterni va accertato sulla base degli elementi di fatto e della documentazione acquisita nel processo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è precluso quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado con argomentazione convergente, ossia in presenza di doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, è inammissibile salvo specifica dimostrazione di divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
Conferma la preclusione del controllo sul vizio motivazionale nelle ipotesi di doppia conforme.
art. 1219 c.c.
È richiamato in relazione alla contestazione dell’atto che dovrebbe valere come costituzione in mora e quindi come atto interruttivo della prescrizione.
art. 2943 c.c.
La verifica dell’efficacia interruttiva della prescrizione di un atto è questione di fatto, sindacabile solo entro i limiti del vizio motivazionale.
art. 2948 c.c.
Rileva per la prescrizione dei crediti contributivi oggetto di causa.
art. 437 c.p.c.
La deduzione in appello di nuovi elementi è scrutinata alla luce delle preclusioni processuali; nel caso concreto la doglianza non superava la ratio decisoria della sentenza impugnata.
art. 92 c.p.c.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente costruita come violazione di legge o omesso esame del fatto in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: se la doglianza investe l’apprezzamento dei fatti, è inammissibile nei limiti del giudizio di legittimità.
- La violazione delle regole sull’onere della prova è deducibile solo quando il giudice abbia invertito la distribuzione dell’onere tra le parti; se invece si contesta la valutazione dell’efficacia dimostrativa delle prove, il controllo di legittimità è molto ristretto.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è normalmente inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri un effettivo scarto tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
- In materia di contributi previdenziali collegati al fatturato, l’individuazione della base di calcolo e la verifica dei presupposti dell’obbligo contributivo sono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
- L’idoneità di una comunicazione a costituire in mora e a interrompere la prescrizione è questione di fatto, non rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Non ogni ostacolo all’esercizio del diritto equivale a causa di sospensione o interruzione della prescrizione: gli impedimenti di mero fatto non incidono sul corso prescrizionale.
- Una censura è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi autonoma e sufficiente posta a base della decisione impugnata.
- La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla reciproca soccombenza.
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