Cassazione Penale, Sentenza n. 14397/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione dell'art. 321, comma 3‑ter, c.p.p.: il ricorrente lamentava che il riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero ritenendo che il sequestro probatorio fosse già venuto meno per decorso del termine di legge prima della richiesta di conversione. In realtà il sequestro eseguito il 5/10/2024 era stato convalidato dalla Procura il 7/10/2024, perciò non era venuto meno prima della richiesta di conversione del 10/10/2024; inoltre il Tribunale aveva ritenuto insussistente la domanda cautelare per mancata espressione formale della richiesta di decreto di sequestro preventivo, mentre la Corte ha ritenuto che la richiesta di conversione, adeguatamente motivata, implichi l'istanza di decreto di sequestro preventivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricostruito i fatti: sequestro probatorio il 5/10/2024 (90 g hashish e €5.835), convalida della Procura il 7/10/2024 ai sensi degli artt. 352 e 354 c.p.p., richiesta di conversione il 10/10/2024, rigetto del GIP il 14/10/2024 per mancati indizi sulla provenienza del denaro e dichiarazione di inammissibilità dell'appello da parte del Tribunale il 30/10/2024 sulla base della (erronea) ritenuta perdita di efficacia del sequestro e della mancata richiesta formale di decreto. La Corte ha rilevato che la convalida è stata tempestiva, che la richiesta di conversione conteneva l'implicita domanda di emissione del decreto di sequestro preventivo e che la mancata formula testuale non legittima l'inammissibilità. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio (competente ai sensi dell'art. 324, comma quinto, c.p.p.)
Norme richiamate
art. 321, comma 3‑ter, c.p.p.
art. 321, comma 3‑ter, cod. proc. pen.
La norma è stata al centro del motivo: se il sequestro probatorio non è convalidato nel termine previsto perde efficacia; nel caso di specie però la convalida è avvenuta tempestivamente (7/10/2024), quindi la perdita di efficacia non si era verificata prima della richiesta di conversione (10/10/2024)
artt. 352 e 354, c.p.p.
art. 352 e art. 354 cod. proc. pen.
Tali norme sono state richiamate come fondamento giuridico della convalida operata dalla Procura il 7/10/2024: la convalida del sequestro probatorio ai sensi di queste disposizioni è idonea a mantenere l'efficacia del vincolo
art. 321, comma secondo, c.p.p.
art. 321, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamato per la possibilità che il bene sequestrato sia soggetto a confisca; la circostanza è stata utilizzata per argomentare la necessità di accertamenti sulla provenienza del denaro
art. 324, comma quinto, c.p.p.
art. 324, comma quinto, cod. proc. pen.
Indicata per stabilire la competenza del Tribunale di Bergamo al nuovo giudizio in seguito all'annullamento e al rinvio disposto dalla Cassazione
Sentenza Sez. 3 n. 27138 del 19/02/2015 (Gjoni) Rv.264175‑01
Sez. 3, n. 27138 del 19/02/2015, Gjoni, Rv. 264175 ‑ 01
Richiamata dal Tribunale d'appello per sostenere che la richiesta di prevenzione deve essere espressa e non può essere sostituita da una istanza di convalida; la Cassazione ha però ritenuto che quel precedente riguardasse una fattispecie diversa e non fosse applicabile automaticamente al caso in esame
Sentenza Sez. 2 n. 43222 del 28/09/2022 (Yulin Mao) Rv.284047‑01
Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Yulin Mao, Rv. 284047‑01
Richiamata per affermare che la richiesta di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo comporta, come conseguenza necessaria, l'emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del giudice quando sussistono i presupposti
Massime di principio
- La convalida del sequestro probatorio da parte della Procura, se tempestiva rispetto ai termini di legge, preserva l'efficacia del vincolo e rende ammissibile una successiva richiesta di conversione in sequestro preventivo.
- La richiesta di conversione del sequestro probatorio, se motivata in modo chiaro e idoneo a far emergere l'esigenza di misura cautelare reale, può essere interpretata come implicita istanza di emissione del decreto di sequestro preventivo; la mancata formula testuale non determina automaticamente l'inammissibilità.
- Il giudice di merito non può dichiarare inammissibile un appello fondandosi su una erronea ricostruzione dei termini di convalida: è necessario verificare i fatti documentali (date di sequestro e convalida).
- Per evitare contestazioni formali è buona prassi che il pubblico ministero, oltre a motivare la conversione, indichi espressamente la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo; tuttavia l'assenza di tale formula non esclude di per sé la validità della domanda quando la volontà e le ragioni risultano chiare dagli atti.
- Le corti devono distinguere tra precedenti giurisprudenziali relativi a fattispecie diverse prima di applicarli: un orientamento che impone una forma espressa può non essere pertinente se il contesto fattuale e probatorio è diverso.
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