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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.486,67 comprensivi di spese ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202502793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, sezione Lavoro e Previdenza, recanti condanna al pagamento di spese legali distratte in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in proprio, quale distrattario delle spese e dei compensi liquidati in due sentenze del giudice ordinario, chiedendo l'esecuzione del giudicato e il pagamento complessivo di euro 2.486,67, comprensivo di spese e oneri di legge. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso pagamento. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito i giudicati, il Tribunale ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché l'obbligazione deriva esclusivamente dal provvedimento del giudice ordinario, è assistita da garanzie e consente al difensore di rivalersi sul proprio rappresentato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    non appare invece meritevole di accoglimento ... la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per ragioni di equità sostanziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c.

    La copia conforme del titolo giudiziale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Giustifica la distrazione delle spese di lite in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55

    Le spese di lite ... sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55

    Parametro utilizzato per la liquidazione del compenso professionale, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità e della limitata difficoltà della controversia.

  • art. 4, comma 1, DM 10/03/2014 n. 55

    soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM

    Base normativa della riduzione dei parametri per la liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando l'obbligazione da eseguire deriva esclusivamente da un provvedimento del giudice ordinario, è assistita da adeguate garanzie e il creditore può rivalersi nei confronti del proprio rappresentato.
  • Le spese delle funzioni commissariali possono ritenersi comprese nella retribuzione ordinaria del dipendente pubblico nominato Commissario ad acta quando l'incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la condanna alle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari in considerazione della serialità della controversia, della limitata difficoltà giuridica e delle concrete difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione dei titoli giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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