Ordinanza n. 1292/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - dell'Ordinanza dirigenziale n. 42 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “ordinanza di demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi”, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata del Comune di Marzabotto, arch. Katia Lenzi, notificata in data 18 giugno 2021; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 43 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “ingiunzione pagamento sanzione pecuniaria comma 3 art. 10 L.R. 23/2004”, adottata dal Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata del Comune di Marzabotto, arch. Katia Lenzi, notificata in data 18 giugno 2021; - dell'Ordinanza Sindacale n. 50 del 22 luglio 2021 avente ad oggetto “rimozione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi depositati in modo incontrollato all'interno delle aree site in località Possadore – proroga dei termini di esecuzione”, adottata dal Sindaco del Comune di Marzabotto, dott.ssa Valentina Cuppi; - ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato ignoto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze comunali concernenti la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi, il pagamento di una sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale edilizia e la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Nel corso del giudizio i difensori originari dei ricorrenti hanno rinunciato al mandato; i nuovi difensori subentrati hanno chiesto un rinvio per poter esaminare diligentemente gli atti processuali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di rinvio, considerato necessario per consentire ai nuovi difensori un corretto esercizio del mandato difensivo e garantire il contraddittorio e il giusto processo. Poiché il Comune non si è opposto e il rinvio non arreca pregiudizio alle parti, la trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026, innanzi alla Sezione II. L'ordinanza non decide la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione può essere disposto quando il subentro di nuovi difensori renda necessario un tempo ragionevole per lo studio degli atti e per l'effettivo esercizio del mandato difensivo.
- La richiesta di rinvio è accoglibile quando risulti compatibile con il giusto processo e con la garanzia del contraddittorio, non arrechi pregiudizio alle parti e non vi sia opposizione dell'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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