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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28799/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 496 c.p.; il motivo indicato è violazione di legge e vizi motivazionali relativi al riconoscimento errato della recidiva specifica infraquinquennale, come risulterebbe dal certificato penale.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato perché la recidiva specifica infraquinquennale era stata erroneamente contestata. Ha quindi accertato che il termine prorogato di prescrizione è decorso prima della sentenza di appello e ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Non si è proceduto al proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, c.p.p. per mancanza di elementi che lo consentissero e perché un eventuale rinvio al giudice di merito era precluso dall'intervenuta prescrizione. Essendo assente la parte civile, la decisione è stata adottata dalla Settima Sezione.

Norme richiamate

  • art. 496 cod. pen.

    Norma che definisce il reato ascritto (ricettazione); la corte ha confermato che il reato era stato contestato ma ha annullato la condanna per estinzione per prescrizione, non per valutazione sul merito della fattispecie.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La possibilità di proscioglimento con formula più favorevole richiede elementi che consentano di pronunciarlo: qui la Corte ha ritenuto che non sussistessero tali elementi e che, inoltre, l'intervenuta prescrizione impedisse un eventuale rinvio per valutare i vizi prospettati.

  • par. 63.2 delle Tabelle

    Secondo la tabella richiamata, in presenza di assenza di parte civile e di estinzione del reato per prescrizione la Sezione può emettere l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se la riconoscimento della recidiva incide sul calcolo della prescrizione e risulta erroneo dal certificato penale, il giudice di legittimità può annullare la condanna per intervenuta prescrizione.
  • Quando il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia di appello, la Corte di Cassazione può disporre annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • Il proscioglimento con formula più favorevole ex art. 129 c.p.p. è possibile solo se sussistono elementi che consentano una valutazione di merito favorevole; la prescrizione che impedisce il rinvio esclude tale pronuncia.
  • Verificare sempre l'esattezza dei dati nei certificati penali (recidive, precedenti) prima e durante il processo: errori possono ribaltare il calcolo della prescrizione e determinare l'annullamento della condanna.
  • L'assenza di parte civile facilita l'emissione dell'annullamento senza rinvio da parte della Sezione competente quando ricorrono condizioni di estinzione per prescrizione.

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