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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47051/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omessa dichiarazione ai fini IVA per gli anni 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva: 1) errore nel calcolo della base imponibile e superamento della soglia di punibilità, per non avere la Corte valutato e motivato le osservazioni del consulente tecnico di parte (irregolaritá su insoluti, duplicazioni, storni e incassi relativi a fatture di anni precedenti); 2) mancata considerazione dell'assenza di dolo, poiché il mancato versamento è un comportamento successivo alla consumazione del reato, la contabilità era tenuta dalla ex-moglie e fu conferito incarico a un commercialista nel 2012; 3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche per presunta errata valorizzazione di precedenti penali inesistenti o non valutati in concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sul merito ma ha disposto: 1) annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato relativo all'anno d'imposta 2010 per estinzione del reato per prescrizione (calcolo del tempo decorso fino al 18/11/2022, con considerazione di 171 giorni di sospensione); 2) rigetto del ricorso con riferimento al reato relativo all'anno 2011, con dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità penale per tale fatto (e quantificazione dell'IVA evasa per il 2011 in 53.389,07 euro); 3) rinvio degli atti alla Corte d'appello di Milano per la determinazione della pena da irrogare esclusivamente per il reato relativo al 2011, poiché il trattamento sanzionatorio era stato unitariamente determinato in primo e secondo grado. La Cassazione ha confermato la correttezza del metodo di calcolo dei giudici di merito (valutazione dei ricavi anche oltre i conti correnti analizzati dalla difesa e esclusione dei costi non documentati ai fini IVA, stante la natura "sistema chiuso" dell'imposta) e ha ritenuto congrua la ricostruzione del dolo eventuale sulla base della condotta evasiva protratta dal 2010 al 2013. Importi rilevanti indicati in motivazione: IVA evasa quantificata in 63.117,48 euro per il 2010 e 53.389,07 euro per il 2011.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione)

    La configurabilità del reato di omessa dichiarazione IVA richiede la determinazione della base imponibile sulla base dei costi e ricavi documentati; l'accertamento dell'evasione IVA si fonda sul criterio del "sistema chiuso" dell'IVA, che esclude rilevanza ai fini della determinazione dell'imponibile di costi non certificati da fatture

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte giudica tali censure infondate nel merito

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale all'esame e al riesame delle risultanze da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria e alla possibilità di integrazione della istruttoria contabile

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale, una volta rigettato il ricorso per la parte relativa al 2011

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento dell'evasione IVA prevale il principio del "sistema chiuso": rilevano ai fini della determinazione dell'imponibile solo costi documentalmente comprovati (fatture), mentre le spese non certificate non sono di regola computabili.
  • I ricavi utili ai fini IVA possono essere ricostruiti anche con riferimento ad operazioni non transitanti sui conti correnti analizzati dalla difesa; l'assenza di documentazione bancaria non esclude automaticamente la rilevanza fiscale di operazioni accertate con altri mezzi.
  • Il superamento della soglia di punibilità, anche se di entità contenuta, è sufficiente a integrare il reato se la ricostruzione documentale e logica del giudice lo conferma; dunque la ‘minima’ eccedenza non garantisce l'assoluzione se i criteri di computo sono corretti.
  • Il dolo eventuale in reati tributari può essere desunto dal comportamento complessivo dell'imprenditore: un'evasione totale protratta nel tempo e l'assenza di dichiarazioni e versamenti per più annualità consentono di inferire l'accettazione del rischio di superare la soglia penale.
  • L'affidamento della contabilità a terzi (es. coniuge o professionista) non esonera il titolare dell'impresa dagli obblighi tributari e non impedisce di desumere il dolo o la colpa grave se mancano dichiarazioni e versamenti.
  • La presenza di precedenti penali attinenti e la reiterazione di comportamenti illeciti possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
  • Quando più reati sono trattati unitariamente e uno si estingue per prescrizione in Cassazione, il giudice di legittimità può annullare la decisione limitatamente a quel reato e rinviare gli atti al giudice di merito per la nuova determinazione della pena residuale.
  • Nelle impugnazioni per vizi di calcolo della base imponibile è essenziale indicare elementi probatori specifici non considerati in sede di merito; censure generiche sulla consulenza tecnica di parte, senza evidenziare documenti nuovi o errori manifesti, difficilmente prevalgono in Cassazione.

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