Cassazione Penale, Sentenza n. 27607/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di due imputati per il delitto di rapina tentata, aggravata dalla partecipazione di più persone riunite. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, mancassero gli elementi costitutivi della rapina: l'azione sarebbe consistita in una aggressione a mani nude, senza reale volontà di impossessamento, e senza che gli imputati fossero stati in grado di prendere alcunché; da ciò avrebbe dovuto conseguire la riqualificazione del fatto e la prescrizione. L'altro ricorrente ha censurato la sentenza per avere acriticamente recepito la versione della persona offesa sul concorso dell'imputato, senza adeguata risposta alle doglianze difensive e senza motivare sul concorso materiale o morale; ha inoltre contestato la quantificazione della pena, ritenuta non adeguatamente motivata e sproporzionata, anche in relazione a una precedente condanna irrevocabile, al comportamento processuale e al diniego di un trattamento sanzionatorio più mite; anche in questo motivo è stata prospettata la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme e di una motivazione di merito logica e articolata. Ha giudicato inoltre generico e aspecifico il motivo sulla pena, per mancato confronto con la motivazione di appello, e manifestamente infondato il rilievo sulla prescrizione, perché non adeguatamente argomentato e comunque non maturato alla data indicata (termine non ancora decorso). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato per qualificare il reato come tentato
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 628 c.p.
norma incriminatrice della rapina contestata e confermata nei gradi di merito
art. 581 c.p.p.
la prescrizione deve essere specificamente dedotta con motivi aspecifici non essendo sufficiente un richiamo generico al decorso del tempo
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sulla responsabilità, il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova e diversa lettura delle prove o una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti, salvo vizi motivazionali realmente devoluti nei limiti del sindacato di legittimità.
- Le censure che contestano la ricostruzione del fatto, la qualificazione dell'azione o il concorso dell'imputato sono inammissibili quando si risolvono in una mera contrapposizione alla motivazione di merito senza evidenziare un vero errore di diritto o una manifesta illogicità decisiva.
- La doglianza relativa alla pena deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito; in difetto, è generica e quindi inammissibile.
- La prescrizione non può essere dedotta in modo apodittico o meramente aritmetico: chi la invoca deve indicare e discutere gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per il calcolo del termine, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Se la contestazione riguarda una rapina tentata aggravata dalla presenza di più persone riunite, il termine prescrizionale va calcolato tenendo conto del titolo di reato contestato e dell'aggravante riconosciuta nei gradi di merito, non potendo il ricorrente limitarsi ad affermarne l'intervenuta maturazione senza un puntuale sviluppo argomentativo.
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