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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22248/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) e per lesioni (artt. 582, 583 c.p.), deducendo cinque motivi: 1) erronea applicazione della norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sostenendo che Palermo deteneva legittimo possesso del terreno e quindi non avrebbe commesso il reato; 2) vizio di motivazione e inosservanza della legge per aver ritenuto l'esistenza dell'arma impropria basandosi solo sulla deposizione della persona offesa, la cui credibilità sarebbe dubbia; 3) inesatta valutazione probatoria circa le lesioni asseritamente cagionate con un tubo di ferro e mancato esame di testimonianze contrarie; 4) errata qualificazione e applicazione dell'aggravante per uso di arma impropria (richiamando art. 4, comma 2, legge n.110/1975) poiché l'oggetto era un utensile da lavoro e sarebbe stato usato per recidere un cavo elettrico; 5) vizio di motivazione e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (anche con efficacia retroattiva). Inoltre è stata rilevata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ritenuta priva di specificità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato; ha rigettato ciascun motivo: il primo motivo è inammissibile perché propone valutazioni di merito non devolvibili in sede di legittimità e conferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può sussistere anche se l'agente ritiene di detenere la cosa; il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché la valutazione della credibilità della persona offesa e la motivazione dei giudici di merito sono ritenute adeguate e non contraddette da specifiche prove; il quarto motivo è respinto richiamando la giurisprudenza che considera armi improprie anche oggetti comuni se, per tempo e luogo, sono utilizzabili per offendere; il quinto motivo è inammissibile in quanto riguarda valutazioni discrezionali dei giudici di merito (tenuità del fatto). È stata altresì respinta la richiesta di rinvio per mancata specificazione dell'impedimento. Conseguentemente il provvedimento di merito è stato confermato nella sostanza (la Corte d'appello aveva confermato la condanna del Tribunale di Matera del 22/06/2017: mesi 4 di reclusione per i capi b e c, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena; assolto per il capo a art.633 c.p. perché il fatto non sussiste). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può configurarsi anche quando l'agente ritiene di detenere il bene: rileva l'esercizio antigiuridico del diritto al di fuori del giudice, in presenza di contestazione sul mantenimento della cosa.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la Corte ritiene legittima la valutazione delle lesioni compiuta dai giudici di merito sulla base delle prove raccolte.

  • art. 583 cod. pen.

    Aggravante per lesioni: applicata in relazione all'uso di un oggetto idoneo ad offendere, valutato nel contesto.

  • art. 633 cod. pen.

    Il capo a (reference) è stato ritenuto non sussistente e ha comportato assoluzione per quel capo dai giudici di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non riesamina la congruità di tale valutazione se motivata.

  • legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 2

    La nozione di arma impropria è ampia: comprende strumenti non espressamente armi da punta o da taglio se, in relazione a tempo e luogo, sono chiaramente utilizzabili per offendere; anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie.

  • art. 585 cod. pen. (secondo comma)

    Richiamato per chiarire divieto d'uso di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo; conferma la possibilità di qualificare come arma impropria utensili usati per offendere.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Le regole di art.192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata come criterio di impugnazione; il ricorso è stato redatto ai sensi di tale disposizione ma ritenuto inammissibile per i motivi indicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa della parte.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di colpa per la determinazione della causa di inammissibilità e all'onere per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.392 c.p.) può integrarsi anche quando l'agente ritiene di avere titolo sul bene: rileva l'azione antigiuridica posta in essere invece di rivolgersi al giudice.
  • La deposizione della persona offesa può, se adeguatamente motivata e verificata quanto a credibilità e attendibilità intrinseca, costituire base sufficiente per la condanna senza ulteriori riscontri.
  • Per scardinare la valutazione di merito sulla credibilità occorre indicare specificamente quali dichiarazioni testimoniali contraddicono la persona offesa e in quale punto ciò avviene; censure generiche sono inammissibili in Cassazione.
  • Oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie quando, per tempo e luogo e nel contesto dei fatti, siano idonei a offendere: la mera natura strumentale dell'oggetto non esclude l'aggravante se è stato effettivamente usato o minacciato come mezzo di offesa.
  • Le valutazioni discrezionali dei giudici di merito (es. riconoscimento della speciale tenuità dell'offesa) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale evidente.
  • Le richieste di rinvio per legittimo impedimento devono essere specifiche (date e motivazioni) per essere accolte; la genericità comporta rigetto.

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