Cassazione Penale, Sentenza n. 22248/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) e per lesioni (artt. 582, 583 c.p.), deducendo cinque motivi: 1) erronea applicazione della norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sostenendo che Palermo deteneva legittimo possesso del terreno e quindi non avrebbe commesso il reato; 2) vizio di motivazione e inosservanza della legge per aver ritenuto l'esistenza dell'arma impropria basandosi solo sulla deposizione della persona offesa, la cui credibilità sarebbe dubbia; 3) inesatta valutazione probatoria circa le lesioni asseritamente cagionate con un tubo di ferro e mancato esame di testimonianze contrarie; 4) errata qualificazione e applicazione dell'aggravante per uso di arma impropria (richiamando art. 4, comma 2, legge n.110/1975) poiché l'oggetto era un utensile da lavoro e sarebbe stato usato per recidere un cavo elettrico; 5) vizio di motivazione e applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (anche con efficacia retroattiva). Inoltre è stata rilevata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, ritenuta priva di specificità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato; ha rigettato ciascun motivo: il primo motivo è inammissibile perché propone valutazioni di merito non devolvibili in sede di legittimità e conferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può sussistere anche se l'agente ritiene di detenere la cosa; il secondo e terzo motivo sono inammissibili perché la valutazione della credibilità della persona offesa e la motivazione dei giudici di merito sono ritenute adeguate e non contraddette da specifiche prove; il quarto motivo è respinto richiamando la giurisprudenza che considera armi improprie anche oggetti comuni se, per tempo e luogo, sono utilizzabili per offendere; il quinto motivo è inammissibile in quanto riguarda valutazioni discrezionali dei giudici di merito (tenuità del fatto). È stata altresì respinta la richiesta di rinvio per mancata specificazione dell'impedimento. Conseguentemente il provvedimento di merito è stato confermato nella sostanza (la Corte d'appello aveva confermato la condanna del Tribunale di Matera del 22/06/2017: mesi 4 di reclusione per i capi b e c, ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena; assolto per il capo a art.633 c.p. perché il fatto non sussiste). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può configurarsi anche quando l'agente ritiene di detenere il bene: rileva l'esercizio antigiuridico del diritto al di fuori del giudice, in presenza di contestazione sul mantenimento della cosa.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; la Corte ritiene legittima la valutazione delle lesioni compiuta dai giudici di merito sulla base delle prove raccolte.
art. 583 cod. pen.
Aggravante per lesioni: applicata in relazione all'uso di un oggetto idoneo ad offendere, valutato nel contesto.
art. 633 cod. pen.
Il capo a (reference) è stato ritenuto non sussistente e ha comportato assoluzione per quel capo dai giudici di merito.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa è valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione non riesamina la congruità di tale valutazione se motivata.
legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 2
La nozione di arma impropria è ampia: comprende strumenti non espressamente armi da punta o da taglio se, in relazione a tempo e luogo, sono chiaramente utilizzabili per offendere; anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie.
art. 585 cod. pen. (secondo comma)
Richiamato per chiarire divieto d'uso di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo; conferma la possibilità di qualificare come arma impropria utensili usati per offendere.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le regole di art.192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono fondare la condanna se la loro credibilità e attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata come criterio di impugnazione; il ricorso è stato redatto ai sensi di tale disposizione ma ritenuto inammissibile per i motivi indicati.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa della parte.
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa per la determinazione della causa di inammissibilità e all'onere per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.392 c.p.) può integrarsi anche quando l'agente ritiene di avere titolo sul bene: rileva l'azione antigiuridica posta in essere invece di rivolgersi al giudice.
- La deposizione della persona offesa può, se adeguatamente motivata e verificata quanto a credibilità e attendibilità intrinseca, costituire base sufficiente per la condanna senza ulteriori riscontri.
- Per scardinare la valutazione di merito sulla credibilità occorre indicare specificamente quali dichiarazioni testimoniali contraddicono la persona offesa e in quale punto ciò avviene; censure generiche sono inammissibili in Cassazione.
- Oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie quando, per tempo e luogo e nel contesto dei fatti, siano idonei a offendere: la mera natura strumentale dell'oggetto non esclude l'aggravante se è stato effettivamente usato o minacciato come mezzo di offesa.
- Le valutazioni discrezionali dei giudici di merito (es. riconoscimento della speciale tenuità dell'offesa) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale evidente.
- Le richieste di rinvio per legittimo impedimento devono essere specifiche (date e motivazioni) per essere accolte; la genericità comporta rigetto.
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