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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46425/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla societa "Cucina Italiana s.r.l.": a loro carico si contestava di avere fittato, senza corrispettivo e senza garanzie, sei punti vendita a favore di "Delitaly s.r.l." (societa del medesimo gruppo), omettendo poi iniziative per il recupero dei canoni. Le doglianze principali erano: vizio di motivazione su valore e utilita dei beni distratti; mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello (escussione di teste/avvocato redattore del contratto); travisamento di prova in relazione alle dichiarazioni della teste che avrebbe dovuto sollecitare i pagamenti; richiesta di riqualificazione del reato in bancarotta semplice e riconoscimento di attenuanti generiche e of minor pena accessoria.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure di Moreschi prive di specificita e meramente reiterative; ha confermato la valutazione della Corte territoriale secondo cui erano presenti indici di finalita distrattiva: assenza di garanzie nel contratto, mancata azione giudiziaria nonostante l'integrale inadempimento e la rilevanza dei sei punti vendita come unici asset, favore a societa del medesimo gruppo e assenza di istanza di concordato. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, la Corte ha richiamato il carattere eccezionale dello strumento e l'assenza di lacune motivazionali tali da giustificarla. Sul punto del travisamento di prova il giudice di legittimita ha ricordato che esso richiede un errore percettivo o l'introduzione di fatti non presenti; qui la documentazione di processo non conforta la tesi difensiva secondo cui fossero state effettivamente promosse azioni giudiziarie. Per Montorfano la Corte ha ritenuto i motivi generici, ha giudicato legittimo il diniego delle attenuanti generiche con riferimento ai precedenti e ha ritenuto proporzionata la durata delle pene accessorie. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione alla fattispecie di bancarotta e agli elementi costitutivi della distrazione di beni dal patrimonio sociale; la Corte ha ritenuto integrati gli indici di distrazione

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata nell'ambito delle censure sulla qualificazione del fatto e sulla possibile riqualificazione in bancarotta semplice; la Corte ha rigettato la richiesta di riqualificazione

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamata con riguardo alle sanzioni e responsabilita per le fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva confermate dal giudice

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale dell'istituto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle prove e alla valutazione delle richieste istruttorie in appello; la Corte ha verificato l'assenza di lacune motivazionali che giustifichino la rinnovazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle prescrizioni procedurali relative alla riassunzione o all'assunzione di prove in appello; la Corte ne ha valutato l'applicabilita come non sussistente nel caso concreto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa di Montorfano in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto motivato il diniego per i precedenti dell'imputato

  • art. 616 cod. proc. gen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a seguito della declaratoria di inammissibilita dei ricorsi

Massime di principio

  • La cessione o il fitto di rami d'azienda a favore di societa riconducibili allo stesso gruppo, senza corrispettivo, senza garanzie e senza seguito per il recupero dei crediti, configura un forte indice di bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria e' un rimedio eccezionale: va chiesta con specificita' e giustificata dimostrando lacune decisive nella motivazione del giudice di secondo grado.
  • In Cassazione i motivi generici o meri replica delle doglianze gia valutate in appello sono tipicamente dichiarati inammissibili; e' necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
  • Il travisamento della prova e' una censura gravissima che richiede l'indicazione di un errore percettivo o l'introduzione in motivazione di elementi non presenti nel processo; non e' ammessa una semplice diversa lettura delle stesse risultanze.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione delle pene accessorie possono essere confermati se il giudice di merito fornisce congrua motivazione, ad esempio richiamando precedenti specifici.
  • La qualita' della motivazione del giudice di merito e la completezza dell'istruttoria sono elementi chiave: assenza di domanda di concordato, assenza di azioni di recupero e assenza di corrispettivi o garanzie rafforzano l'interpretazione di dolo distrattivo.

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