Ordinanza n. 645/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza di definizione della vicenda relativa all’occupazione di terreni di proprietà privata
Esito
La controversia
La proprietaria ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulla vicenda relativa all’occupazione del fondo sito in contrada Bugeber. Ha domandato che l’Amministrazione concludesse il procedimento mediante un provvedimento espresso, scegliendo tra l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, la restituzione del fondo previa riduzione in pristino oppure la stipulazione di un accordo traslativo transattivo, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha sostenuto che l’utilizzo dell’area fosse avvenuto in forza di contratti di affitto stipulati con i precedenti proprietari e fosse cessato nel 2005, con restituzione del bene alla proprietà privata. Tale ricostruzione non risultava però supportata da documentazione idonea quanto alle modalità e ai tempi della restituzione. Il TAR ha ritenuto preliminarmente necessario accertare se il fondo sia ancora nella disponibilità o detenzione, anche di fatto, del Comune, oppure se tale disponibilità sia cessata dopo la scadenza dei rapporti contrattuali privatistici.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda sul silenzio né accertato in via definitiva l’obbligo del Comune di provvedere. Ha disposto un’istruttoria, ordinando al Comune di Pantelleria di fornire entro 30 giorni chiarimenti e documentazione sull’esatta individuazione catastale e delimitazione dei terreni, sullo stato attuale dei luoghi, sull’eventuale presenza di opere o manufatti riconducibili all’Amministrazione, sulle modalità di utilizzo dei fondi nel periodo successivo alla stipula dei contratti di locazione e sull’eventuale bonifica o rimessione in pristino eseguita alla cessazione dei rapporti contrattuali. Il giudice ha ritenuto tali elementi necessari per valutare la permanenza della disponibilità amministrativa del bene e, conseguentemente, la sussistenza dell’obbligo di provvedere nei termini richiesti dalla proprietaria. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale relativo all’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
È richiamato quale possibile strumento di acquisizione sanante del bene, alternativo alla restituzione del fondo o alla definizione consensuale della vicenda.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l’obbligo di provvedere dipende dall’accertamento della perdurante disponibilità o detenzione di un bene da parte dell’amministrazione, il giudice può disporre un’istruttoria per acquisire elementi sulla situazione attuale dei luoghi e sulle concrete modalità di utilizzazione del bene.
- La mera allegazione dell’amministrazione secondo cui l’occupazione sarebbe cessata e il bene sarebbe stato restituito non è sufficiente, ai fini della decisione sull’obbligo di provvedere, se non è accompagnata da documentazione idonea a dimostrare modalità e tempi della restituzione.
- Per valutare l’obbligo dell’amministrazione di definire una vicenda di occupazione di un bene privato, possono essere richiesti d’ufficio chiarimenti su individuazione catastale dei terreni, stato dei luoghi, opere esistenti, modalità di utilizzo e avvenuta bonifica o rimessione in pristino.
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