Sentenza n. 107/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, della misura di prevenzione ex art 1 e 2 d.lgs 159/11 del -OMISSIS- n. -OMISSIS- della Questura di Firenze con il quale si ordina il divieto di fare rientro per tre anni all''interno del Comune di Firenze senza preventiva autorizzazione di questo ufficio, notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Firenze per tre anni senza autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, deducendo, con un’unica censura articolata, omessa o insufficiente motivazione, eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha contestato la propria partecipazione a una rissa verificatasi in una discoteca di Firenze, sostenendo di essere stato vittima di un’aggressione indiscriminata e che la sua identificazione, anziché dimostrare il coinvolgimento, avrebbe confermato la sua estraneità. Ha inoltre censurato l’assenza di adeguata motivazione sia sulla propria pericolosità sociale sia sulla scelta della durata della misura, fissata in tre anni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata l’istruttoria della Questura, valorizzando l’identificazione del ricorrente insieme ad altri tre soggetti che presentavano segni di colluttazione, le dichiarazioni rese dagli identificati circa la partecipazione alla rissa in difesa di un amico, l’aggressione subita da un addetto alla sicurezza intervenuto per sedare la colluttazione e il deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per fatti relativi al possesso di hashish. Secondo il Collegio, tali elementi consentivano una valutazione prognostica di pericolosità sociale, senza necessità di una condanna penale o dell’accertamento di una condotta immediatamente lesiva. Il foglio di via ha natura preventiva e può fondarsi su elementi di fatto complessivamente e logicamente valutati, purché dimostrino una concreta propensione alla compromissione dei beni tutelati. È stata ritenuta congrua anche la durata di tre anni, compresa tra il minimo di sei mesi e il massimo di quattro anni, in ragione della gravità dei comportamenti e dei precedenti del ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa del foglio di via obbligatorio e della valutazione di pericolosità sociale; la misura può essere adottata in funzione preventiva sulla base di elementi di fatto idonei a fondare un giudizio prognostico.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
La condizione di pericolosità sociale richiesta per la misura deve emergere da una valutazione complessiva e logicamente motivata degli elementi fattuali raccolti, secondo un giudizio prognostico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio ha funzione preventiva e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento di una condotta penalmente rilevante o di una condanna, ma la dimostrazione, mediante elementi di fatto adeguatamente istruiti e motivati, di una concreta propensione dell’interessato a compromettere beni giuridici tutelati.
- La pericolosità sociale rilevante ai fini della misura di prevenzione costituisce oggetto di un giudizio prognostico, fondato sulla valutazione complessiva e logica degli elementi disponibili e orientato secondo il criterio del più probabile che non.
- Il minor livello probatorio proprio della funzione preventiva rispetto a quella sanzionatoria penale è compensato dalla necessità di dimostrare una specifica condizione di pericolosità sociale, non potendo la misura fondarsi su valutazioni meramente congetturali o prive di riscontri fattuali.
- La durata del foglio di via, entro i limiti normativi, è legittima quando l’amministrazione esplicita le ragioni della scelta attraverso il riferimento alla gravità dei comportamenti e agli eventuali precedenti dell’interessato.
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