Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza cautelare e l'ordinanza di riesame che aveva confermato gran parte della misura custodiale emessa dal G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta. Il ricorrente censura: (i) l'errata qualificazione del capo 1) come partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico (mancanza di elementi tipici del sodalizio quali cassa comune, ripartizione utili, reinvestimenti); (ii) la sua concreta partecipazione e la qualificazione del suo ruolo (organizzatore/apicale), deducendo che contatti telefonici erano estranei o insufficienti; (iii) la ricostruzione della telefonata con DI LEO come estranea al perimetro associativo; (iv) al capo 6) la qualificazione di offerta in vendita in assenza di prova della effettiva disponibilità dello stupefacente; (v) le imputazioni relative alle armi, per le quali si lamenta l'assenza di adeguate risposte del Tribunale in sede di riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il controllo di legittimità in materia cautelare è limitato alla verifica della sufficienza e congruità della motivazione e dell'assenza di illogicità manifeste, non consentendo la revisione del materiale probatorio né del 'peso' degli indizi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale e il G.i.p. avessero fornito un compendio motivazionale coerente e adeguato: emergerebbe un sodalizio dedito al narcotraffico con il ricorrente in posizione apicale (tra l'altro per aver messo in contatto sodali con fornitori esteri, per la disponibilità di una base operativa - il bar - e per essere interpellato per risolvere dissidi intragruppo), nonché indizi idonei a sostenere l'accusa di offerta in vendita (capo 6) e le contestazioni relative alle armi (videochiamate, conversazioni e indicazioni sulla consegna/uso). La Corte ha quindi ritenuto inammissibili le censure, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per il riesame della misura cautelare: il ricorso in Cassazione viene esaminato dopo il giudizio di riesame previsto da tale articolo.
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73
Art. 74 e art. 73 (norme sul traffico di stupefacenti) oggetto delle imputazioni: la Corte conferma che le risultanze intercettative e la struttura operativa descritta dal G.i.p. e dal Tribunale sono idonee a delineare un sodalizio dedito al narcotraffico e singoli reati di cessione/offerta e possesso di stupefacenti.
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante per associazione di tipo mafioso: il Tribunale aveva escluso l'applicazione dell'aggravante ai fatti contestati; la Cassazione non ha riconsiderato tale esclusione in termini di merito, confermando la correttezza formale della motivazione del Tribunale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ne ordina l'esecuzione in conformità al dispositivo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 9212/2017; Sez. 3, n. 6722/2017; Sez. 5, n. 12365/2025 e altri precedenti richiamati)
Principio interpretativo consolidato: nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari non è consentita la revisione degli elementi di fatto o del 'peso' degli indizi; è ammessa soltanto la verifica della sussistenza della esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste o travisamenti decisivi della prova.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Cassazione è limitata a valutare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione: non può sostituirsi al G.i.p. o al Tribunale del riesame nella valutazione del peso degli indizi o nella riconsiderazione del materiale probatorio.
- Per sostenere efficacemente in Cassazione una censura circa il travisamento delle intercettazioni o delle prove, è necessario dimostrare un travisamento decisivo e incontestabile, con precisa indicazione delle difformità tra il contenuto reale delle risultanze e la ricostruzione del giudice.
- L'assenza di elementi formali quali una 'cassa comune' o un'aperta ripartizione degli utili non è necessariamente dirimente per escludere l'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico: contatti stabili con fornitori esteri, funzioni di coordinamento, l'utilizzo di una base operativa e l'assistenza a detenuti possono costituire indici sufficienti.
- La condotta di 'offerta in vendita' può ritenersi consumata quando dalle conversazioni emerge un accordo o una trattativa chiara con terzi anche se la materiale disponibilità dello stupefacente non è immediatamente documentata; la lettura complessiva delle intercettazioni è fondamentale.
- La disponibilità di armi può essere desunta anche da elementi indiretti quali videochiamate di presentazione, conversazioni che descrivono il possesso o la destinazione dell'arma, nonché l'organizzazione per la consegna: la semplice millanteria può essere esclusa solo se il giudice di merito ha errato nella valutazione delle risultanze probatorie e ciò risulti in modo manifesto.
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