Ordinanza n. 805/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale la XII Sottocommissione per gli esami di avvocato “sessione 2025”, istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, ha disposto la non ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2025, alla professione di avvocato, fatta propria dalla Corte d’Appello di Milano, provvedimento di cui la ricorrente ha avuto piena conoscenza in data 9 aprile 2026; del verbale di correzione della prova redatto dalla suindicata Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, reso noto all’odierna ricorrente all’esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata il giorno 11 dicembre 2025; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2025, per la professione di avvocato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la XII Sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Napoli, provvedimento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Milano, ha disposto la sua non ammissione alla prova orale della sessione 2025. Sono stati impugnati anche il verbale di correzione e la votazione negativa dell'elaborato redatto l'11 dicembre 2025, nonché gli atti connessi e conseguenti. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'irragionevolezza della valutazione gravemente negativa e puntuali elementi di disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati valutati positivamente. Il TAR ha inoltre rilevato che deve essere riservata al merito la compiuta valutazione dell'eccezione di tempestività del ricorso, poiché non risultano dimostrate le date di presentazione dell'istanza di accesso agli atti e di rilascio della documentazione rilevante.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame dell'elaborato. Ha ordinato che il Ministero della Giustizia trasmetta l'elaborato a una Commissione operante presso una diversa Corte d'Appello, individuata nella Corte d'Appello di Torino, in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza, insieme ad altri nove elaborati anch'essi anonimi. La rivalutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha ritenuto non prima facie infondato il motivo relativo all'irragionevolezza della valutazione negativa, considerando le peculiarità del caso e gli elementi di disparità di trattamento allegati. La questione della tempestività del ricorso è stata riservata alla fase di merito. Sono state compensate le spese della fase cautelare ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 4 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha accolta con una misura conformata al riesame dell'elaborato.
art. 25 c.p.a.
Richiamato in relazione al domicilio fisico della parte ricorrente presso lo studio del difensore.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere la domanda non mediante l'ammissione definitiva alla prova orale, ma disponendo il riesame dell'elaborato quando il motivo relativo all'irragionevolezza della valutazione non appaia prima facie infondato e sussista un pregiudizio cautelabile.
- Il riesame dell'elaborato scritto può essere affidato a una commissione operante presso una diversa Corte d'Appello, con trasmissione dell'elaborato in forma rigidamente anonima e insieme ad altri elaborati anonimi, al fine di preservare l'imparzialità della rivalutazione.
- Quando la tempestività del ricorso dipende dalle date di presentazione di un'istanza di accesso e di rilascio degli atti, e tali date non risultano provate, la relativa eccezione può essere riservata alla decisione di merito senza impedire, per ciò solo, l'adozione di una misura cautelare.
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