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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del P.E.I. definitivo approvato per l''a. s. 2023-2024 per l’alunno disabile -OMISSIS-, minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell''art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104, con il quale il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) ha proposto per l’a.s. successivo l’attribuzione di 18 ore di sostegno anziché 30; del verbale della seduta del G.L.O. del 21 maggio 2024, con il quale è stato approvato il citato P.E.I. definitivo; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e collegato, ove lesivo della posizione dell’alunno disabile; per quanto riguarda i motivi aggiunti dell’08.01.2025: del P.E.I. approvato per l’a.s. 2024-2025 in data 31.10.2024, n. prot. -OMISSIS-, nella parte in cui ha disposto un numero di ore di sostegno didattico pari a 18 a fronte di una frequenza scolastica di 27; degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) tra cui l’ultimo datato 28.10.2024 in quanto privo della proposta del numero di ore di sostegno didattico; di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, attraverso i quali l’Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno; e per l’accertamento del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica; nonché per la declaratoria e condanna ex art. 34 co.1 lett. c) dell’obbligo dell’Amministrazione di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l’intero orario di frequenza scolastica;

Giustizia amministrativa202400227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piani educativi individualizzati relativi agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, nella parte concernente l'assegnazione di 18 ore di sostegno anziché dell'intero orario di frequenza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il P.E.I. definitivo relativo all'anno scolastico 2023-2024 e il verbale del G.L.O. del 21 maggio 2024, contestando l'attribuzione di 18 ore di sostegno a fronte delle 30 richieste. Con motivi aggiunti ha impugnato il P.E.I. relativo all'anno scolastico 2024-2025, nella parte in cui ha previsto 18 ore di sostegno a fronte di una frequenza scolastica di 27 ore, nonché gli atti e verbali del G.L.O., lamentando anche l'assenza della proposta relativa al numero di ore di sostegno. È stato chiesto l'accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'Amministrazione all'assegnazione del docente per tale durata.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato nel merito le censure né ha deciso sulla domanda cautelare o sull'accertamento del diritto all'integrale copertura dell'orario scolastico. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a. ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, sull'eventuale sopravvenuta rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove persista l'interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti. Il termine per il deposito è stato fissato al 30 settembre 2026. La decisione è stata adottata nell'ambito delle esigenze di razionalizzazione dei ruoli e di smaltimento dell'arretrato, in applicazione del principio di cooperazione delle parti e del giudice per la ragionevole durata del processo. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre acquisizioni e incombenti istruttori utili alla decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per richiedere alle parti informazioni aggiornate sull'interesse alla definizione del giudizio e sulle eventuali connessioni con altri processi.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    È richiamato quale fondamento del dovere di cooperazione finalizzato a evitare la trattazione di controversie non più attuali e a razionalizzare l'attività giudiziaria.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione alla funzionalità dei ruoli di udienza e all'esigenza di inserire soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È indicato tra le domande proposte dalla ricorrente, concernente la condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure necessarie per l'assegnazione del sostegno; non è stato ancora esaminato.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alle disposizioni nazionali sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di trattamento e protezione delle categorie particolari di dati, tra cui quelli relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Fornisce la base normativa nazionale per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore disciplina nazionale di protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In via interlocutoria, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., che le parti aggiornino il giudizio circa la permanenza dell'interesse alla decisione, l'eventuale rinuncia, la sopravvenuta improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare il merito.
  • Il principio di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo consente di acquisire informazioni sull'attualità della controversia e sulle connessioni con altri giudizi, al fine di concentrare la trattazione sui ricorsi che richiedano effettivamente una decisione di merito.
  • La richiesta di dichiarazioni sull'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni processuali costituisce un incombente istruttorio interlocutorio e non comporta, da sola, una pronuncia sulla fondatezza delle domande, sulla loro procedibilità o sulla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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