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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento dei provvedimenti impliciti di cui alla pagina internet del sito del Ministero dell’Interno - Prefettura di Isernia – Sportello unico per l’immigrazione, con cui la Prefettura di Isernia ha stabilito che le domande proposte dalle ricorrenti ai fini del rilascio dei nulla-osta per l’assunzione di cittadini extracomunitari in forza del “Decreto-Flussi” di cui al D.P.C.M. D.P.C.M 27 settembre 2023 sarebbero state “fuori quota”; di ogni provvedimento connesso, conseguente e presupposto anche se non conosciuto;

Giustizia amministrativa202400250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti impliciti con cui la Prefettura di Isernia ha qualificato come "fuori quota" le domande di nulla-osta per l'assunzione di cittadini extracomunitari nell'ambito del Decreto-Flussi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti impliciti pubblicati sul sito della Prefettura di Isernia - Sportello unico per l'immigrazione, con i quali le domande presentate per il rilascio dei nulla-osta all'assunzione di cittadini extracomunitari ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023 sono state considerate "fuori quota". L'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti né il merito della controversia. In funzione della razionalizzazione dei ruoli e della verifica dei giudizi che richiedano un'effettiva trattazione, il Presidente ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito, ovvero se siano intervenute ragioni di rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori finalizzati ad acquisire dalle parti una dichiarazione aggiornata sull'interesse alla definizione del giudizio e sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. Ha altresì richiesto, ove permanga l'interesse, l'indicazione di eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati, né sulle questioni di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente l'adozione di misure istruttorie nel giudizio amministrativo; nel caso concreto è richiamato quale base normativa dell'ordinanza interlocutoria.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale e di inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di collaborazione processuale tra giudice e parti per verificare l'attualità dell'interesse e razionalizzare la trattazione dei giudizi pendenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali quale base per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, prima della fissazione o della trattazione effettiva del merito, il giudice può richiedere alle parti una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, allo scopo di evitare la trattazione di giudizi non più attuali.
  • Quando la parte dichiara la persistente attualità dell'interesse alla decisione, può essere richiesto anche di indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la gestione dei ruoli e favorire una trattazione coordinata.
  • Il giudice amministrativo e le parti sono tenuti a cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo; tale cooperazione può tradursi in specifici incombenti istruttori diretti a verificare l'effettiva necessità della trattazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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