Ordinanza n. 95/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 90/2024 reg. prov. pres., emesso in data 8 agosto 2024, con cui veniva ingiunto alla LGB Invest s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p. t., e altresì, in solido, al geom. Di Bona Pasqualino, all’ing. Di Renzo Nicola Antonio, alla sig.ra Coletta Sandra, titolare della ditta D.C. Costruzioni, il pagamento al Comune di Campodipietra, senza dilazione, della somma di euro 100.220,22, con gli interessi legali a decorrere dal giorno 15.04.2013 e sino all’effettivo soddisfo, nonché di euro 2.200 per competenze legali, oltre I.v.a. e c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo amministrativo n. 90/2024, relativo al pagamento di euro 100.220,22 oltre interessi e spese legali
Esito
La controversia
Due persone fisiche hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del TAR, con il quale era stato ingiunto a una società e, in solido, ai ricorrenti e ad altra persona fisica il pagamento al Comune di una somma di euro 100.220,22, oltre interessi legali e spese legali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro il decreto ingiuntivo, poiché il Presidente del TAR non esamina il merito dell'opposizione. L'ordinanza è adottata nell'ambito delle attività di ricognizione dei giudizi pendenti, al fine di verificare l'attuale interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non decide l'opposizione né la legittimità del decreto ingiuntivo. Dispone un incombente istruttorio a carico delle parti costituite: devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione nel merito, oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell'interesse, devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. L'ordinanza richiama l'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza, smaltire l'arretrato e cooperare alla ragionevole durata del processo.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
È richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di dichiarazioni sull'attuale interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o modificative del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato per sottolineare l'esigenza di accrescere la funzionalità del Tribunale inserendo nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
Massime di principio
- Nell'ambito della gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, allo scopo di razionalizzare la trattazione e individuare correttamente i ricorsi da fissare.
- Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo consente di coordinare gli adempimenti delle parti con le esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, senza anticipare la decisione sul merito della controversia.
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