Ordinanza n. 93/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n. 20 del 09.02.2024 dell’Area amministrativa del Comune di Casacalenda, avente ad oggetto procedura di interpello, a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021, per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria D1) recante “Approvazione verbale della commissione e graduatoria finale. Nomina vincitore”; della determinazione n. 6 del 22.01.2024 dell’Area amministrativa del Comune di Casacalenda, avente a oggetto “procedura di interpello, a seguito di accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all'articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex cat. D1). Presa d'atto delle candidature e nomina della commissione esaminatrice”; del verbale di insediamento della commissione esaminatrice n.1 del 22.01.2024; della valutazione delle prove orali svolte dalla Commissione esaminatrice del 22.01.2024; della determinazione n. 21 del 12.02.2024 avente a oggetto l’assunzione del vincitore di concorso; di ogni altro atto presupposto e successivo, ivi compresi ulteriori e successivi contratti stipulati dai vincitori e di tutti gli ulteriori verbali della commissione esaminatrice;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di interpello per l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile, inclusi la graduatoria finale, la nomina del vincitore e gli atti della commissione esaminatrice
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di interpello indetta dal Comune di Casacalenda, svolta ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n. 80/2021, per l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo contabile. Sono stati contestati, in particolare, la determinazione di approvazione del verbale della commissione e della graduatoria finale con nomina del vincitore, la determinazione di presa d'atto delle candidature e nomina della commissione, il verbale di insediamento, la valutazione delle prove orali, il successivo atto di assunzione del vincitore e gli ulteriori atti presupposti, conseguenti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha esaminato nel merito la legittimità degli atti impugnati. Considerato l'obiettivo di razionalizzare i ruoli di udienza e di fissare con priorità i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito, ha disposto un incombente istruttorio rivolto alle parti costituite. Esse devono depositare entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sulla permanenza dell'interesse alla decisione di merito oppure sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, in primo o secondo grado. La decisione sul merito e ogni altra statuizione sono state riservate al Collegio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione tra giudice e parti ai fini della gestione efficiente e della ragionevole durata del processo.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato quale riferimento per la corretta organizzazione dei ruoli e la funzionalità dell'attività del tribunale.
art. 3-bis d.l. n. 80/2021
Individua la disciplina richiamata per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei utilizzati nella procedura di interpello oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Nella gestione dei ruoli di udienza, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o trattare effettivamente la causa.
- Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può richiedere anche l'indicazione di eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare le cause da fissare con priorità.
- Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo legittima iniziative istruttorie dirette a verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e a ridurre la trattazione di giudizi non più effettivamente controversi.
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