Ordinanza n. 92/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del permesso di costruire n. 2 del 29/05/2023 rilasciato dal Comune di Monteroduni; della autorizzazione paesaggistica n. 5 del 22/03/2023 rilasciata dallo stesso Comune ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004; del parere favorevole della Soprintendenza del Molise n. 3245 del 20/03/2022; della relazione tecnica e proposta di parere adottata dal Comune di Monteroduni prot. n. 847 del 7/02/2023; di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 2 del 29 maggio 2023, autorizzazione paesaggistica n. 5 del 22 marzo 2023, parere favorevole della Soprintendenza e atti istruttori connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Monteroduni, dell’autorizzazione paesaggistica comunale, del parere favorevole della Soprintendenza e degli ulteriori atti connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro tali atti, né descrive in concreto l’intervento edilizio o paesaggistico controverso. Il Presidente del TAR, rilevata l’esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di individuare i giudizi che richiedano un’effettiva trattazione nel merito, ha richiesto alle parti costituite di dichiarare se permanga l’interesse alla decisione, oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di permanenza dell’interesse, le parti dovranno inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di ricorso. Ha disposto incombenti istruttori consistenti nel deposito, da parte delle parti costituite, di dichiarazioni sull’attuale permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, sull’eventuale rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, ove l’interesse permanga, sulle eventuali connessioni con altri giudizi amministrativi. Il termine per il deposito è fissato al 30 settembre 2026. La disposizione è motivata dall’esigenza di assicurare la funzionalità del Tribunale, evitare la fissazione di cause non più attuali e dare attuazione al principio di ragionevole durata del processo e alle norme sull’organizzazione dei ruoli.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Utilizzato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla prosecuzione e alla migliore gestione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’esigenza di accrescere la funzionalità dell’azione del Tribunale mediante la fissazione in udienza dei soli ricorsi che richiedano un’effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Il principio di cooperazione tra giudice e parti giustifica la richiesta di dichiarazioni aggiornate sull’interesse alla decisione e sulle eventuali cause di improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Indicato quale base normativa dell’autorizzazione paesaggistica impugnata; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
Massime di principio
- In un giudizio amministrativo pendente, prima della fissazione o della trattazione del merito, il giudice può richiedere alle parti costituite di aggiornare il quadro processuale dichiarando se permanga l’interesse alla decisione o se siano intervenute rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando l’interesse alla decisione permane, il giudice può richiedere alle parti di indicare le eventuali connessioni oggettive o soggettive del ricorso con altri giudizi amministrativi, al fine di organizzare razionalmente la trattazione e prevenire decisioni disarmoniche.
- Il principio di ragionevole durata del processo impone una cooperazione processuale tra giudice e parti e legittima l’acquisizione di informazioni aggiornate sull’attualità della controversia, senza che tale attività istruttoria comporti una decisione anticipata sul merito.
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