Ordinanza n. 14369/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari, a) del punteggio pari a 0 assegnato ai titoli di studio dichiarati dal ricorrente nella domanda di partecipazione del concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero del Turismo, per il reclutamento a tempo indeterminato di complessive n. 180 unità di personale, di cui n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 e n. 40 unità di personale appartenente all’Area degli Assistenti, ex Area II, F2; b) della graduatoria del profilo Funzionari Profilo Giuridico-amministrativo (TUR-GA) del concorso sub a), pubblicata il 20 maggio 2026 e rettificata il 7 luglio 2026, nella parte in cui inserisce il ricorrente in 160° posizione con 27 punti di cui 0 per i titoli di studio; c) della PEC inviata dal Formez PA al ricorrente in data 11 giugno 2026 (Protocollo numero: 38484/2026), in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26 maggio 2026; per quanto di ragione: d) dell’art. 8 del Bando di concorso, se interpretato nel senso di valutare in maniera unitaria il percorso accademico composto da laurea triennale + laurea magistrale, escludendo l’attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale anche se titolo diverso da quello valido ai fini dell’ammissione al concorso; e) dei verbali di data e numero sconosciuti della Commissione esaminatrice afferenti alla fase di valutazione titoli ed alla formazione della graduatoria di merito; f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente o comunque lesivo degli interessi del ricorrente; per l’accertamento del diritto: g) alla valutazione della laurea magistrale LM52 - Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali come titolo aggiuntivo, in applicazione del criterio di cui al punto 3.d dell’art. 8 del bando, ed alla conseguente attribuzione di 2,5 punti; per la condanna: h) dell’Amministrazione resistente al riconoscimento del suddetto punteggio ed alla conseguente rettifica del punteggio complessivamente attribuito al ricorrente e della posizione in graduatoria attualmente occupata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Attribuzione di zero punti per i titoli di studio, graduatoria del profilo Funzionari giuridico-amministrativo nella parte relativa alla posizione del ricorrente, riscontro all’istanza di accesso e atti della procedura di valutazione dei titoli
Esito
La controversia
Il ricorrente ha contestato la mancata attribuzione di 2,5 punti per il possesso della laurea magistrale LM-52 in Relazioni internazionali, richiesta come titolo aggiuntivo rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione al concorso. Ha impugnato il punteggio pari a zero assegnato ai titoli di studio, la graduatoria nella parte in cui lo colloca al 160° posto, il riscontro di Formez PA all’istanza di accesso agli atti, l’art. 8 del bando ove interpretato nel senso di considerare unitariamente il percorso composto da laurea triennale e laurea magistrale e di escludere il punteggio per la laurea magistrale diversa da quella utile all’ammissione, nonché i verbali della commissione e gli atti connessi. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla valutazione della laurea magistrale come titolo aggiuntivo e la conseguente rettifica del punteggio e della posizione in graduatoria. Il testo dell’ordinanza non esamina nel merito tali censure e non contiene una decisione sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito delle censure relative alla valutazione dei titoli. Ha ritenuto opportuno che la domanda cautelare fosse trattata dalla Sezione competente a partire dal 16 settembre 2026, rimettendo al Presidente di tale Sezione la fissazione della relativa camera di consiglio con separato decreto. Ha ordinato alla Segreteria di trasmettere la comunicazione alla Sezione competente. Inoltre, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo del ricorso, dell’ordinanza, dell’elenco dei controinteressati e degli avvisi prescritti. Gli adempimenti sono posti a carico del ricorrente, a pena di improcedibilità, con termini perentori per la richiesta, il deposito della prova e la pubblicazione. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
Richiamato, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Richiamato quale fondamento della modalità di integrazione del contraddittorio tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di numerosi controinteressati, può disporre la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, precisando contenuti, modalità e termini dell’avviso.
- L’integrazione del contraddittorio può essere posta a carico della parte ricorrente con oneri e spese a suo carico e con previsione dell’improcedibilità del giudizio in caso di mancato adempimento entro i termini perentori stabiliti.
- Quando la competenza alla trattazione cautelare viene attribuita a una diversa Sezione, la Sezione che ha esaminato preliminarmente la causa può rimettere a quella competente la fissazione della camera di consiglio, senza decidere nel merito la domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 5026/2026 - Napoli, Sezione 7
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 91/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 92/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 93/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 94/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Ordinanza · 26 ago 2026Ordinanza n. 95/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →