Cassazione Penale, Ordinanza n. 00933/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma, nei fatti, la statuizione di responsabilità per truffa e la conferma della recidiva operata in appello; non vi è annullamento della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. I primi due motivi denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che mancasse una corretta valorizzazione degli elementi costitutivi del reato. Il terzo motivo contestava, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, la mancata esclusione della recidiva originariamente contestata per un fatto inizialmente qualificato come estorsione e poi riqualificato in truffa. La Corte ha ritenuto i primi due motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, evidenziando che la motivazione di merito aveva descritto artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale e ingiusto profitto con altrui danno. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva confermato la recidiva facendo riferimento ai precedenti per reati analoghi, all'analoga indole e a una accresciuta pericolosità desunta anche dalla commissione contestuale di condotte simili ai danni di un'altra persona offesa.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Il delitto di truffa è integrato quando siano ravvisabili artifici o raggiri idonei a determinare un errore nella vittima, con conseguente atto di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto e altrui danno.
art. 99 c.p.
La recidiva può essere confermata sulla base dei precedenti per reati analoghi e della dimostrata accresciuta pericolosità desunta anche dalla commissione di ulteriori condotte simili.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della truffa è necessario accertare la presenza congiunta di artifici o raggiri, induzione in errore della persona offesa, atto di disposizione patrimoniale, profitto ingiusto e danno altrui; la motivazione che individui tali elementi in modo coerente resiste al sindacato di legittimità.
- La recidiva può essere confermata quando la condotta per cui si procede presenti analoga indole rispetto ai precedenti e sia indice di maggiore pericolosità, specie se l'imputato abbia posto in essere condotte similari anche in danno di altri soggetti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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