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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34736/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha rigettato la richiesta del condannato di affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, di semilibertà. Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità. Il testo non indica ulteriori motivi di censura nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Resta fermo il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Bari, della richiesta di affidamento in prova o semilibertà.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

    La parte non può proporre personalmente ricorso per cassazione; l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

    La proposizione personale del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità; il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

    La modifica normativa richiamata ha escluso la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, qualunque sia il provvedimento impugnato, non può essere proposto personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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