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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35847/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della sopravvenuta transazione tra le parti, dichiarando estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui la sanzione opera per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione e non per quella sopravvenuta.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia traeva origine da un giudizio in cui era stato accertato in appello che il rapporto tra le parti aveva natura subordinata, con riconoscimento del diritto della lavoratrice all’inquadramento nel livello B del lavoro domestico e alle conseguenti differenze retributive. La corte territoriale aveva inoltre posto a carico della soccombente una liquidazione delle spese di lite pari a euro 253,00. Avverso il solo capo sulle spese la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. n. 55/2014, lamentando l’entità della liquidazione. Nelle more, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo per intervenuta transazione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma denunciata nel motivo di ricorso in tema di liquidazione delle spese di lite

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come norma denunciata nel motivo di ricorso ai fini della determinazione del compenso/spese

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato come parametro normativo per la liquidazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne limita l’applicazione all’inammissibilità originaria del gravame, escludendola quando l’inammissibilità è sopravvenuta o, come nel caso, il giudizio si estingue per rinuncia

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l’ulteriore importo previsto dal comma 1-quater

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando depositata e accompagnata dalla sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta transazione, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura sanzionatoria e presuppone un’inammissibilità originaria dell’impugnazione; non si applica se l’impugnazione diviene improcedibile o estinta per causa sopravvenuta.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina il merito del motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese.
  • La disciplina delle spese di lite può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione dei criteri legali di liquidazione, ma la sopravvenuta rinuncia assorbe la decisione sul motivo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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