Cassazione Penale, Sentenza n. 17751/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado denunciando manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). In particolare ha contestato: la presunta mancata e parziale valutazione del materiale probatorio da parte della Corte di appello (con richiamo alla sentenza di primo grado senza adeguata autonoma ricostruzione), la mancata messa a disposizione e visione da parte della difesa di filmati che avrebbero chiarito la presenza dell'imputato presso la discoteca COCONUT'S, l'erronea indicazione cronologica relativa a un'annotazione della Squadra mobile e la conseguente affidabilità della testimonianza del poliziotto BAGLIONE, la determinazione erronea dell'orario di chiusura della discoteca, la mancata escussione di due testimoni ritenuti chiave (Luis Benjamin Abreu Shanlatte e Jimmy Andres Castillo Castillo), la valutazione del riconoscimento fotografico e in incidente probatorio da parte delle persone offese (LEONE e VERZICCO) ritenuta inficiata da discrasie e diffusione di fotografie, e la presunta svalutazione illogica delle dichiarazioni dei testi a discarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse svolto una motivazione logica e congrua, valorizzando il riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese e la prova testimoniale (in particolare la testimonianza del poliziotto BAGLIONE e l'annotazione di polizia) nonché spiegando le ragioni per escludere la rilevanza di altri elementi (es. Abreu). La Cassazione ha inoltre precisato che la mancata allegazione dei filmati non viziava automaticamente la formazione della prova quando vi siano altre fonti probatorie valutate correttamente e che molte delle censure rappresentavano un diverso apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza resta confermata la condanna per lesioni personali aggravate come deciso in appello; la Corte d'appello aveva nel contempo dichiarato non doversi procedere per il reato di porto di armi e aveva rideterminato la pena in senso più favorevole, revocando l'interdizione dai pubblici uffici. La Cassazione ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
porto di armi od oggetti atti ad offendere
Norma che disciplina il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere; la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per tale capo rispetto all'imputato
art. 582 cod. pen.
Norma che sanziona le lesioni personali; applicata per la qualificazione del fatto nei confronti dell'imputato
art. 583 n. 1 cod. pen.
circostanze aggravanti per lesioni
Richiama le aggravanti applicate nella determinazione del reato di lesioni personali
art. 585 cod. pen.
segue disposizione su circostanze aggravanti
Completamento normativo delle aggravanti che hanno caratterizzato la qualificazione come lesioni aggravate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
motivi di impugnazione per travisamento della prova
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione con riferimento al vizio di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche o richiedessero un diverso apprezzamento di merito non sindacabile
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
limiti di esposizione del motivo
Richiamato per delimitare l'esposizione del motivo di ricorso in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese e ammende in caso di ricorso infondato
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; applicata in considerazione dell'evidente inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sindaca nuovamente il merito quando il ricorso pone questioni di valutazione delle prove che attengono all'apprezzamento dei fatti da parte dei giudici di merito; per ribaltare tali valutazioni è necessaria specificità e dimostrazione di un vizio di diritto o di travisamento della prova, non semplici contestazioni generiche.
- La mancata allegazione o produzione di filmati non determina automaticamente l'annullamento della decisione se la valutazione è sorretta da altre fonti probatorie adeguatamente motivate (testimonianze, annotazioni di polizia, riconoscimenti fotografici); tuttavia la loro rilevanza va valutata caso per caso e deve essere tempestivamente dedotta e documentata in grado opportuno.
- Le censure relative a errori formali (es. annotazioni con data riportata in modo incoerente) devono essere comprovate nella loro incidenza sulla prova o sulla motivazione per superare il limite della sindacabilità in Cassazione; un mero rilievo cronologico isolato non è sempre decisivo.
- La richiesta di escutere nuovi testimoni o la proposta di un diverso apprezzamento della prova, se formulata in modo generico, è inammissibile in Cassazione: tali esigenze devono essere sollevate e motivate nei gradi di merito oppure corredate da elementi che configurino violazioni di legge.
- Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
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